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RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO

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Se il medico ha violato le linee guida, ciò è sufficiente ai fini della sua responsabilità penale, senza che sia necessario accertare anche il grado di colpa.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28314/2020 con la quale gli Ermellini hanno chiarito che, quando venga accertato che il sanitario ha operato violando le linee guida, per l’accertamento della responsabilità penale non rileva che sia stato o meno verificato anche il grado di colpa. Le linee guida rappresentano infatti dei parametri precostituiti per il giudice che “deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso“.

Una volta verificata la violazione delle linee guida, il grado di colpa, sebbene non abbia alcuna rilevanza per la responsabilità penale, la mantiene sul piano civilistico (ai fini risarcitori) ma anche sul piano penale rispetto alle sanzioni di cui all’art. 133 c.p.

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