Il conducente che investe un pedone risponde del reato p. e p. dall’art. 589 c.p. anche se viaggiava rispettando i limiti di velocità.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione – IV Sez. pen. con la sentenza n. 7094/2021
IL CASO: un automobilista veniva condannato per il reato di omicidio colposo (ex art. 589 c.p.) per aver investito un pedone, poi deceduto.
Nel corso del giudizio veniva accertato che il pedone attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali e che il conducente violava l’art. 141 Codice della Strada, in quanto non prestava la necessaria attenzione alla guida, in considerazione delle condizioni ambientali esistenti al momento del sinistro, in quanto l’asfalto era bagnato a causa di un temporale.
Il giudice di primo grado riteneva colpevole l’automobilista ritenendo che il pedone fosse ben visibile, quindi il conducente avrebbe dovuto prevederne l’attraversamento.
L’imputato appellava la sentenza di condanna, assumendo che il sinistro si era verificato per colpa della vittima, che attraversava improvvisamente fuori dalle strisce pedonali, in maniera atipica e non prevedibile. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado e l’imputato ricorreva in Cassazione.
LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa dell’automobilista che avrebbe dovuto regolare la velocità tenendo conto delle condizioni della strada.
La condanna fa infatti riferimento all’art. 141 del Codice della Strada che impone agli automobilisti, appunto, di regolare la velocità considerando le caratteristiche e le condizioni della strada, del traffico ed ogni altra circostanza, in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone.
Secondo gli Ermellini l’automobilista avrebbe dovuto guidare con la massima attenzione e prudenza, “a fronte di un evento, quale l’ attraversamento di un pedone, non certo imprevedibile”.