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MALASANITA’ – DOPPIA PROVA A CARICO DELLA STRUTTURA SANITARIA

ctuprof sanitario

Va premesso che, pe principio ormai consolidato, relativamente ai casi di presunta responsabilità professionale sanitaria, il paziente che si assuma danneggiato, deve dimostrare:

  • l’aggravamento della patologia già in atto o l’insorgenza di una patologia che prima non aveva
  • la sussistenza del nesso causale tra l’aggravamento/patologia e l’operato dei sanitari

Ebbene, una volta che il paziente/danneggiato abbia fornito adeguatamente tale prova, in capo alla struttura sanitaria sorge un duplice onere probatorio, dovendo la stessa dimostrare:

  • che nel caso di specie sono stati usati perizia e mezzi tecnici adeguati allo STANDARD PROFESSIONALE
  • che il mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti o l’insorgere di complicanze o patologie, e quindi l’inesatto adempimento, è dovuto a una CAUSA NON IMPUTABILE AI MEDICI ma dovuto a “…fattore non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto“.

Tale specificazione è stata recentemente effettuata dal Tribunale di Perugia, chiamato a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica, nella sentenza n. 1350/2020

Nella stessa sentenza viene inoltre ricordato che il medico è tenuto a fornire precise e chiare spiegazioni al paziente su diagnosi, prognosi, prospettive, alternative diagnostiche e terapeutiche, conseguenze prevedibili della scelta che si effettua.

 

 

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