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INFORTUNIO SUL LAVORO – RISCHIO ELETTIVO E CORRESPONSABILITÀ

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Può accadere che il lavoratore che subisca un infortunio sul lavoro, sia corresponsabile o che l’infortunio si sia determinato per comportamenti del lavoratore esorbitanti le proprie mansioni e competenze (cd. “rischio elettivo”)

La Corte di Cassazione è recentemente tornata sull’argomento con l’ordinanza n. 8988/2020 ribadendo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in merito ai principi che regolano i principi in base ai quali si possa valutare se il lavoratore danneggiato sia o meno responsabile ed in che misura. La Corte ha affermato che: “Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c. c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante

In particolare, gli Ermellini hanno ribadito che il lavoratore può essere considerato responsabile dell’infortunio nel caso in cui il medesimo “abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute ….“. E il datore di lavoro non può in nessun modo essere chiamato a rispondere dei rischi professionali che risultino totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.

In altre parole, può accadere che il lavoratore si esponga volontariamente al rischio di infortunio che in tal caso non è connesso all’attività professionale svolta, bensì ad una scelta volontaria del lavoratore, che rende il rischio “elettivo”, cioè determinato dal lavoratore ed estraneo alle esigenze lavorative, pertanto non meritevole di risarcimento.

Il rischio elettivo si determina quando si verificano determinate circostanze:

a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

  1. b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
  2. c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa….… Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell’elemento causale.”

Escluso il rischio elettivo ed accertato che trattasi di infortunio sul lavoro risarcibile, occorre stabilire se ed in che misura il comportamento del lavoratore abbia in qualche modo concorso al verificarsi dell’infortunio.

Il concorso di colpa in caso di infortunio sul lavoro si ricava dall’art. 1227 co. 1 C.C. e va coordinato con le norme che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente.

Deve escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi:

1) l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini del datore di lavoroi. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l’eventuale imprudenza del lavoratore non è più “causa”, ma “occasione” dell’infortunio.

2) l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione lavoro, se essa risulti contrarie alle norme sulla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza. Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante l’eventuale imprudenza o negligenza di quest’ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte costituisce la causa dell’evento dannoso.

3) l’infortunio sia avvenuto a causa della mancanza di formazione o informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno fu l’imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell’imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti.

 

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