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SINISTRO STRADALE – FUNZIONE DELLA CTU NELLA VALUTAZIONE DEI POSTUMI

pedone investito

La CTU per l’accertamento del danno da risarcire a seguito di sinistro stradale può costituire mezzo di prova ed assumere quindi funzione percipiente, a patto che la stessa verta su elementi allegati dalle parti ed il ricorso alla CTU si renda necessario in quanto l’accertamento può essere compiuto esclusivamente da un tecnico.

     In altre parole, In materia di risarcimento del danno, la CTU può avere funzione “percipiente” soltanto se ha ad oggetto elementi già allegati dalle parti, che però necessitano delle conoscenze di un tecnico per essere accertate, in quanto è comunque necessario che le parti deducano i fatti a fondamento dei propri diritti.

È quanto affermato dalla corte DI Cassazione nell’ ordinanza n. 13736/2020 con la quale gli Ermellini, oltre a precisare che la CTU costituisce mezzo di prova se verte su elementi già allegati dalla parte, hanno anche affermato che lo 0,5% di invalidità permanente non ha alcun riscontro né nelle Tabelle, né sotto il profilo medico legale.

IL CASO: un pedone veniva investito da un’auto pirata mente attraversava la strada ed otteneva il risarcimento per le lesioni subite dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma limitatamente all’invalidità temporanea e pertanto agiva in giudizio per il riconoscimento dell’invalidità permanente. Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU medico-legale che valutava l’invalidità permanente nell’ordine dello 0,5%

Il danneggiato interponeva appello ma il giudice non riconosceva alcun risarcimento a titolo di invalidità permanente, affermando che la percentuale pari a 0,5% di postumi “ancor prima che non essere prevista in tabella, non ha riscontro sul piano medico-legale”. Il danneggiato ricorreva quindi per Cassazione, lamentando l’omesso esame della CTU.

LA DECISIONE: secondo gli Ermellini, nel caso sottoposto al loro esame, non è stato omesso l’ esame della CTU, in quanto si può parlare di omesso esame solo nel caso in cui la sentenza impugnata non spieghi le ragioni in base alle quali sono stati ritenuti errati i rilievi del CTU “ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi” (Cass. n. 13922/2016). Nel caso in esame invece il Tribunale in sede di giudice dell’appello ha correttamente motivato tutte le ragioni per cui le risultanze della CTU non sono state considerate.

 

 

 

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