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Testimoni sinistro stradale: sancita incapacità a deporre dei passeggeri coinvolti

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I passeggeri dei veicoli coinvolti nell’incidente non possono testimoniare nel giudizio di risarcimento del danno intrapreso da uno dei danneggiati, avendo a loro volta interessi a partecipare al giudizio, l’incapacità si estende anche al caso in cui ci sia stata espressa rinuncia al risarcimento del danno e/o in caso di prescrizione del diritto.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12660/2018: i passeggeri sono incapaci a deporre ai sensi dell’art. 246 cpc; attenzione però, non si tratta di incapacità soggettiva e quindi collegata all’attendibilità del testimone, bensì di incapacità oggettiva che riguarda l’oggetto del giudizio e prescinde quindi dalle qualità della persona che si intende far deporre.

IL CASO:gli eredi della vittima di un sinistro stradale, con controparte non identificata convenivano in giudizio la compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In primo grado la domanda veniva rigettata per difetto di prova dell’esatta dinamica, veniva pertanto messa in dubbio la sussistenza dell’auto pirata fuggita, atteso che l’unico testimone era la persona trasportata dalla vittima, che aveva comunque subito lesioni personali a causa del sinistro e quindi era stata ritenuta incapace a testimoniare.

La sentenza veniva confermata anche in appello. Pertanto gli attori ricorrevano per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cpc in quanto la Corte d’Appello aveva dichiarato incapace il teste, nonostante questi non avesse alcun interesse nel giudizio, avendo espressamente rinunciato al risarcimento del danno.

LA DECISIONE: la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato richiamando un principio già affermato: “…la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cpc a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto” (cfr. Cass. nn. 19258/2015; 16541/2012; 13585/2004)