Le news di Adriatica Infortuni
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Incidente stradale: responsabilità del ciclista

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Il ciclista che abbia effettuato un sorpasso azzardato causando un sinistro, deve essere ritenuto responsabile ed è quindi tenuto al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 12610/2018 ha infatti chiarito che, se viene accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti (nel caso di specie il ciclista) l’altro conducente non dovrà neanche provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

IL CASO: un ciclista, condannato al risarcimento del danno in favore del proprietario dell’autovettura danneggiata in occasione del sinistro provocato proprio dal ciclista.

Era infatti stato accertato che il conducente dell’autovettura non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’urto in quanto il ciclista aveva sorpassato in maniera avventata, non ricorrendo le condizioni per effettuare il sorpasso in sicurezza.

Il ciclista ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando che nel merito non si era adeguatamente accertata la condotta di guida della controparte.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile affermando che in tema di risarcimento danni da sinistro stradale la presunzione di colpa al 50% a carico dei conducenti è meramente sussidiaria ed opera soltanto se sia impossibile determinare in concreto la misura della colpa di ciascun conducente nella causazione dell’evento.

Se invece viene accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti, per l’altro non opera la presunzione e non è neanche tenuto a dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il sinistro e quindi il danno. La presunzione di colpa viene certamente superata accertando il collegamento, quindi il nesso di causalità, tra il comportamento dell’altro conducente e l’evento danno