Le news di Adriatica Infortuni
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Eccesso di velocità: quando il verbale deve indicare il luogo

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In riferimento ai verbali di accertamento che non riportano il luogo della rilevata infrazione, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5619/2018, ha recentemente affermato che non è sempre necessario che venga indicato il punto della violazione.

Il verbale deve contenere l’esatta individuazione del luogo della commessa infrazione qualora il rilevamento venga effettuato tramite strumenti gestiti direttamente dalla Polizia ma mediante apparecchiature a distanza.

IL CASO: Tizio veniva multato per eccesso di velocità e proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione rappresentando che il Decreto prefettizio non comprendeva il tratto di strada in cui si sarebbe verificata la violazione e ciò comporterebbe l’invalidità del verbale e della contestazione non immediata.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso mentre il Tribunale, in appello, lo rigettava.

L’ORDINANZA: in Cassazione il ricorso veniva respinto attraverso il richiamo dei principi già affermati in base ai quali il tratto stradale deve risultare dal Decreto prefettizio solo laddove la violazione del Codice della Strada venga rilevata attraverso apparecchiature a distanza (autovelox, tutor…); al contrario l’indicazione non è necessaria nei casi in cui il rilevamento sia stato effettuato tramite apparecchiature gestite direttamente dalla Polizia.

Atteso che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte si rientrava proprio in tale ultima ipotesi, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata correttamente avesse aderito all’orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato.