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Truffe assicurative: La compagnia può querelare il proprio assicurato per truffa

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La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con sentenza n. 24075/2017 ha affermato che, in caso di incidente stradale, la truffa attuata da uno dei soggetti coinvolti nel sinistro può essere denunciata sia dalla Compagnia assicurativa del danneggiato, sia da quella del responsabile.

La Suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un caso di falso sinistro stradale, riguardo al quale la sentenza di primo grado era stata di non doversi procedere per difetto di querela: la Compagnia obbligata in proprio, che avrebbe dovuto agire, non lo aveva fatto e, a procedere con la querela era stata la Compagnia tenuta alla sola liquidazione.

Gli Ermellini hanno iniziato il ragionamento prendendo le mosse dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte, in base alla quale il diritto di querela è riconosciuto ad “ogni persona offesa del reato” (art. 120 Cod. Pen.) e quindi ogni soggetto titolare dell’interesse protetto, di conseguenza rispetto ad uno stesso reato può sussistere una pluralità di soggetti passivi.

Nel caso di specie ricorrono i presupposti del reato di truffa assicurativa p.e p. dall’art. 642 Cod. Pen. che la corte definisce come “plurioffensivo” ed “ a consumazione anticipata” perché viene commesso nel momento in cui avviene la denuncia del sinistro, quindi prima che avvenga l’ingiusto risarcimento da parte delle Compagnie.

Ebbene, considerato che nel caso di applicabilità della procedura di indennizzo diretto la denuncia del sinistro non viene presentata alla Compagnia obbligata ma a quella del danneggiato, anche quest’ultima è legittimata a presentare la querela per truffa, a nulla rilevando, secondo l’opinione della Corte, che poi la Compagnia del danneggiato ottenga il rimborso dalla Compagnia di colui che ha causato il sinistro in quanto il meccanismo della compensazione “ non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica del sinistro, nonché delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della gestionaria”. Va inoltre tenuto presente che per legge la compensazione avviene con una somma forfettaria che non è quindi collegata alla somma realmente esborsata dalla Compagnia che ha materialmente provveduto alla liquidazione del sinistro.