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PASSEGGERO FERITO – AZIONE DIRETTA  ANCHE IN CASO DI VEICOLO ESTERO

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Il passeggero danneggiato in occasione di un sinistro stradale può rivolgersi, per il ristoro dei danni subiti, direttamente alla compagnia assicuratrice del vettore, anche se il veicolo risulta immatricolato all’estero.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25033/2025, in merito al caso di una donna che aveva riportato lesioni personali a causa di un sinistro in cui era coinvolto un mezzo assicurato con una compagnia straniera.

La vicenda ruota intorno all’art. 141 Cod. Ass. in base al quale il terzo trasportato vittima di un sinistro stradale,  per ottenere il risarcimento dei danni subiti  può rivolgersi direttamente all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, in quanto parte debole del rapporto, con l’unico limite del caso fortuito.

IL CASO:  una donna riportava lesioni personali a causa di un sinistro in cui era  coinvolto  il veicolo su cui era trasportata ed agiva in giudizio per il risarcimento dei danni subiti. La vicenda giungeva in Cassazione dopo che in primo grado ed in appello veniva negata l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa. In particolare, il Giudice di Pace aveva affermato il difetto di legittimazione passiva in capo alla compagnia convenuta ritenendo che l’art. 141 Cod. Ass. vada applicato esclusivamente a veicoli con targa italiana. In appello poi, il Tribunale, aveva ribadito  l’impossibilità di ottenere il risarcimento direttamente dalla compagnia del vettore, ritenendo necessario, nel caso di specie, agire contro l’UCI (Ufficio Centrale Italiano) ed il proprietario del mezzo.

LA DECISIONE: secondo gli Ermellini, l’azione diretta del trasportato ex art. 141 Cod. Ass. prescinde dall’accertamento della responsabilità e ha lo scopo di evitare ritardi nel risarcimento. La norma quindi mira a garantire ampia tutela al danneggiato, eliminando l’incertezza dell’accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti e trasferisce il rischio dal passeggero all’assicurazione del vettore, anche quando il veicolo su cui era trasportato è immatricolato all’estero o assicurato con una compagnia che non aderisce alle convenzioni Card e CTT.

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso della danneggiata, affermando appunto che, l’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass.  “… salvo il limite del caso fortuito… prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. All’applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all’estero, atteso che l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.