La Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento di fondamentale importanza per la validità delle sanzioni stradali per eccesso di velocità, stabilendo con chiarezza che l’approvazione di un autovelox non equivale alla sua omologazione e che solo quest’ultima rende legittimi gli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità.
Il principio di diritto della Cassazione
Con l’ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito un principio già affermato con la precedente ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, secondo cui “è illegittimo l’accertamento della violazione del limite di velocità, con relativa decurtazione dei punti dalla patente, se eseguito mediante autovelox che, pur essendo stato approvato, non risulti omologato”.
La decisione riguardava il caso di un automobilista che aveva impugnato ben tredici verbali per superamento dei limiti di velocità rilevati tramite autovelox, contestando proprio l’assenza di omologazione del dispositivo utilizzato, nonostante questo fosse stato regolarmente approvato e sottoposto a taratura periodica.
La distinzione fondamentale tra approvazione e omologazione
La Corte ha chiarito definitivamente che approvazione e omologazione costituiscono “procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” e che non possono essere considerati intercambiabili. Questa distinzione emerge chiaramente dal quadro normativo di riferimento:
L’articolo 142 c. 6 Codice della Strada stabilisce espressamente che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate“, utilizzando un termine tecnico preciso che non può essere sostituito con quello di “approvazione”.
L’articolo 45 c. 6 del C.d.S. prevede inoltre che nel regolamento siano precisati i dispositivi e le apparecchiature atti all’accertamento automatico delle violazioni che sono soggetti “all’approvazione od omologazione”, distinguendo chiaramente i due procedimenti e prevedendo l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura per i dispositivi con funzione metrologica.
La taratura, pur essendo necessaria a garantire la perfetta efficienza e precisione di funzionamento del dispositivo, rappresenta quindi un requisito distinto dall’omologazione e non può supplire alla mancanza di quest’ultima.
L’inefficacia delle circolari ministeriali
La Corte ha inoltre affrontato la questione delle circolari ministeriali che tentano di equiparare approvazione e omologazione, chiarendo che “le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’amministrazione” e pertanto non possono avere influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara disciplina normativa primaria.
Questo principio assume particolare rilevanza considerando che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 995 del 23 gennaio 2025, aveva invitato gli uffici interessati a predisporre strategie difensive basate sull’asserita “identità tra le procedure di omologazione e approvazione”, strategia che la Cassazione ha definitivamente respinto.
Le conseguenze pratiche della pronuncia
La decisione della Cassazione comporta quindi conseguenze immediate e concrete:
- Nullità degli accertamenti: tutti i verbali redatti sulla base di rilevazioni effettuate con autovelox approvati ma non omologati sono da considerarsi illegittimi e nulli.
- Annullamento delle sanzioni: le sanzioni amministrative pecuniarie elevate con tali dispositivi devono essere annullate, con restituzione delle somme eventualmente già pagate.
- Annullamento della decurtazione punti: anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere annullata, con conseguente ripristino del punteggio originario.
- Onere probatorio a carico dell’amministrazione: in caso di contestazione, l’ente accertatore deve fornire la prova dell’omologazione del dispositivo utilizzato, non essendo sufficiente dimostrare la sola approvazione o taratura.
Prospettive future e raccomandazioni
La pronuncia della Cassazione rappresenta un punto fermo nella materia, destinato a orientare definitivamente la giurisprudenza futura. Gli enti locali dovranno necessariamente adeguare i propri dispositivi di controllo, assicurandosi che gli autovelox utilizzati siano non solo approvati e tarati, ma anche debitamente omologati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per i cittadini che abbiano ricevuto sanzioni per eccesso di velocità, la verifica dello stato di omologazione del dispositivo utilizzato diventa quindi un elemento essenziale per valutare l’eventuale impugnazione del verbale, potendo contare su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e uniforme.
La decisione della Cassazione ribadisce inoltre l’importanza del rispetto rigoroso delle garanzie procedimentali in materia sanzionatoria, confermando che le esigenze di efficienza amministrativa non possono prevalere sui diritti di difesa dei cittadini e sulla corretta applicazione delle norme di legge.
