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Onere della prova

Negli ultimi anni, l'onere della prova in ambito di responsabilità professionale sanitaria ha subito profonde modifiche, con l'introduzione di concetti che tutelano maggiormente il paziente. In passato, quando la responsabilità medica era ancorata a una responsabilità di tipo extracontrattuale, il paziente doveva sostenere un onere probatorio particolarmente gravoso: oltre a dimostrare il danno subito, era tenuto a provare il nesso causale tra la patologia denunciata e la prestazione sanitaria ricevuta.

L'evoluzione giurisprudenziale ha invece stabilito che la responsabilità della struttura sanitaria si fonda su un contratto atipico di "spedalità" o di assistenza sanitaria, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente. A fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (anche adempiuto dal Servizio Sanitario Nazionale), l'ente ospedaliero assume non solo obblighi di natura sanitaria, ma anche obblighi alberghieri in senso lato, compresa la messa a disposizione di personale medico ausiliario e delle attrezzature necessarie per gestire adeguatamente complicazioni ed emergenze. La responsabilità dell'ente sanitario è configurata come una responsabilità oggettiva in relazione all'operato dei propri dipendenti, applicando l'art. 1228 c.c., che rende il debitore responsabile per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari di cui si avvale per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, secondo gli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c., la struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione, qualora non adempia con diligenza agli obblighi necessari per la corretta prestazione sanitaria.

Modifiche giurisprudenziali:

L'impostazione dell'onere della prova è stata profondamente modificata a favore del paziente danneggiato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 577/2008 della Suprema Corte, poi confermata da successive pronunce.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno introdotto un nuovo principio di diritto: in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale del medico, l'attore (il paziente danneggiato) deve provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, e deve allegare l'inadempimento del debitore, idoneo a provocare il danno lamentato. Spetta poi al debitore dimostrare che tale inadempimento non si è verificato oppure che, pur essendoci stato, non è stato rilevante dal punto di vista eziologico.

Questa impostazione è stata confermata da successive sentenze della Suprema Corte a Sezioni Semplici, tra cui la n. 12274/2011, la n. 1538/2010 e la n. 20101/2009. In particolare, con la sentenza n. 15993 del 21 luglio 2011, la Suprema Corte ha ribadito che lo sforzo probatorio dell'attore può limitarsi a indicare inadempienze qualificate, potenzialmente idonee a causare il danno. Rimane poi a carico del convenuto dimostrare che non è stato commesso alcun errore di diligenza o imperizia, o che, pur essendoci stato un inesatto adempimento, questo non ha inciso sulla produzione della responsabilità contrattuale.

Principio dell'inversione dell'onere della prova:

Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio dell'inversione dell'onere della prova è stato elaborato a favore del paziente. Infatti, è il professionista a dover fornire la prova dell'esattezza della prestazione erogata, dimostrando di aver agito con la dovuta diligenza, prudenza e perizia tecnica, e che il danno subito dal paziente è dovuto a cause indipendenti dal suo operato.

Il paziente, invece, deve provare l'esistenza del contratto, il danno subito e allegare l'inadempimento del professionista, che può consistere nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie.

Va sottolineato però, per completezza, che al di là dell’enunciazione del principio, resta ferma la circostanza che il paziente danneggiato che voglia conseguire il risarcimento e quindi fare emergere la situazione di malasanità in cui è incappato, dovrà comunque dimostrare l’adempimento del medico, del sanitario o comunque della struttura e ciò resta ancora estremamente complicato ed oneroso.