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Sinistro stradale: responsabilità del pedone non esclude quella del conducente

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Con la sentenza n. 30388/2017 la Corte di Cassazione ha precisato che, anche in caso di incidente provocato dalla condotta colposa del pedone, l’automobilista deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro perché non è sempre sufficiente l’accertamento che il pedone abbia tenuto una condotta colposa per poterlo ritenere il solo responsabile.

Quindi per evitare di vedersi addebitare un concorso di colpa, l’automobilista deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili (ad esempio la velocità di marcia) per evitare il danno ma non poteva in alcun modo prevedere ragionevolmente la condotta del pedone.

IL CASO:

una bambina veniva investita nel cortile condominiale da un vicino di casa.

I genitori della piccola agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ed i Giudici del merito escludevano la responsabilità del conducente investitore.

LA DECISIONE:

gli Ermellini hanno rinviato alla Corte di Appello territoriale che dovrà ora tornare sulla vicenda per un nuovo e più corretto esame di tutti gli elementi rilevanti.

La Suprema Corte ha infatti rilevato la non corretta applicazione dell’art. 2054 c.c. in quanto nel merito si sarebbe dovuto ricostruire l’evento valutando non soltanto la condotta della bambina ma anche specificamente la condotta di guida del conducente, andando a verificare in concreto le manovre dal medesimo effettuate.

Il Giudice dell’appello si era invece limitato esclusivamente a considerare la condotta della bambina, senza considerare quella del conducente.