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SINISTRO STRADALE: NIENTE DOPPIO RISARCIMENTO TRA POLIZZA INFORTUNI E RCA LO DICE LA CASSAZIONE

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Hai subito un incidente stradale ed ottenuto il risarcimento dei danni da parte del responsabile?

In tal caso, per lo stesso sinistro, non potrai ottenere anche il pagamento dell’indennizzo da polizza infortuni.

Il danneggiato può ricevere alternativamente il risarcimento del danno alla persona oppure l’indennizzo, in quanto l’uno esclude l’altro.

L’aut…aut tra questi due mezzi di ristoro è conseguenza del fatto che essi svolgono la stessa funzione, per questo non possono cumularsi.

Sul punto è tornata recentemente ad esprimersi la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025, ha ribadito l’esclusione della cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, anche in caso di rinuncia alla surrogazione da parte della Compagnia assicurativa, affermando i seguenti principi di diritto:

1. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI HA NATURA INDENNITARIA e non può determinare l’arricchimento dell’assicurato danneggiato.

Di conseguenza, se l’assicurato ha chiesto ed ottenuto il risarcimento da parte della Compagnia assicuratrice del responsabile in ambito rca, l’assicuratore in ambito di polizza infortuni sarà tenuto ad intervenire soltanto per il residuo, cioè per la somma relativa alla parte di danno non risarcita dal responsabile.

L’assicuratore non potrà invece essere chiamato ad indennizzare il cliente per una somma corrispondente a quanto già ricevuto dal responsabile civile per il medesimo fatto.

Mentre l’assicurato ha l’onere di provare l’esistenza dell’infortunio e l’entità del danno, dal canto suo l’assicuratore è tenuto a dimostrare che per il medesimo evento di danno l’assicurato ha già ottenuto il risarcimento.

2. LA RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA NON CONFERISCE ALL’ASSICURATO IL DIRITTO DI AGIRE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE poiché anche in tal caso si avrebbe un arricchimento dell’assicurato che, oltre al premio assicurativo, otterrebbe anche il risarcimento da parte del danneggiante.

IN BREVE IL CASO CHE HA PORTATO ALLA PRONUNCIA:

il danneggiato a causa di un sinistro stradale, dopo aver ottenuto il risarcimento dei danni da parte del responsabile civile in ambito rca, avanzava richiesta di indennizzo in virtù della polizza infortuni stipulata, che veniva rifiutata; pertanto il danneggiato chiamava in causa l’assicuratore. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ordinava all’attore di produrre la documentazione relativa al risarcimento in ambito rca, compresa quella riguardante l’importo liquidato in suo favore. Atteso che la richiesta rimaneva inevasa, la domanda attorea veniva rigettata.

La sentenza veniva appellata ma anche la Corte territoriale rigettava la domanda in base al principio di non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento.

La vicenda approdava infine in Cassazione e gli Ermellini ribadivano il NO al cumulo dei mezzi di ristoro del danno, con la spracitata ordinanza 3429/2025.

A questo punto è interesse della esponente Adriatica Infortuni srl evidenziare che sarebbe giusto che ogni titolare di polizza infortuni chieda al proprio agente:

In ipotesi negativa l’utente finale rimarrebbe sempre vittima di un vero e proprio arricchimento senza causa da parte della Compagnia titolare della polizza infortuni che da una parte incasserebbe sempre e comunque, dall’altra pagherebbe solo in ipotesi ridotte.