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RISARCIMENTO PER MORSO DEL CANE

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Se il cane morde per difesa, non si può condannare penalmente il padrone. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 50562/2019

IL CASO: un bambino in sella alla propria bicicletta, passava nelle vicinanze di un cane portato al guinzaglio dalla propria padrona e che in qual momento era fermo seduto a terra, e gli calpestava la coda. Il cane reagiva mordendo il bambino alla gamba.

La padrona del cane veniva condannata dal Giudice di Pace per lesioni derivanti da omessa custodia del cane, in particolare perché avrebbe lasciato il cane incustodito sulla pubblica via e senza museruola, e per tale comportamento il cane avrebbe poi morso il bambino.

La donna ricorreva per Cassazione assumendo che invece il cane era tenuto al guinzaglio e che non c’era alcun obbligo di fargli indossare la museruola.


LA DECISIONE: la Corte ha accolto il ricorso della donna ritenendolo fondato.

In particolare la Corte ha affermato che il Giudice di Pace non aveva motivato il perché avesse preferito la versione dei fatti fornita dalla vittima, senza approfondire la dinamica dei fatti.

Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.

Le lesioni, nel caso in esame, sono infatti da considerarsi dovute a caso fortuito e la responsabilità del padrone del cane non può estendersi anche alle condotte imprevedibili ed imprudenti altrui.

Per accertare la responsabilità penale della proprietaria del cane non si può ricorrere alla presunzione dell’art 2052 c.c: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, bensì tenendo conto dell’art 672 c.p: “1.Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro. 2. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone (2052).”