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Responsabilità sanitaria: risarcibile anche la perdita di chance di sopravvivenza

Adriatica InfortuniAdriatica Infortuni

Con la sentenza n. 343/2026, il Tribunale di Campobasso ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità sanitaria: la struttura può essere condannata al risarcimento anche quando non sia possibile dimostrare che la condotta dei sanitari abbia causato direttamente il decesso del paziente, purché risulti provato che errori o omissioni abbiano concretamente ridotto le sue possibilità di sopravvivere più a lungo.

Il caso

La vicenda riguardava un paziente poco più che quarantenne, ricoverato per una bronchite asmatiforme riacutizzata. Nella stessa giornata il quadro clinico era improvvisamente precipitato, rendendo necessario il trasferimento urgente in terapia intensiva. Dopo circa un mese di ricovero, il paziente decedeva.

La madre aveva quindi agito per il risarcimento dei danni, sia iure hereditatis, per quelli maturati in capo al figlio in vita, sia iure proprio, per quelli da lei personalmente subiti per la perdita del rapporto parentale. Secondo la prospettazione dell’attrice infatti, il peggioramento era riconducibile al ritardo nell’intervento dei sanitari, alla non corretta gestione clinica nonché ad un’infezione nosocomiale insorta durante la degenza ospedaliera.

La struttura sanitaria, dal canto suo, aveva escluso ogni addebito, sostenendo che i medici avessero operato correttamente e che il decesso fosse dipeso dalle già gravissime condizioni del paziente al momento del ricovero.

Le conclusioni della CTU

La consulenza tecnica d’ufficio aveva però evidenziato diverse carenze nell’operato dei sanitari, rilevando addirittura l’omissione di attività ritenute essenziali per garantire almeno le possibilità di sopravvivenza del paziente. Sulla base della CTU e della ricostruzione istruttoria, il Tribunale riteneva provati sia l’inesatto adempimento del contratto di spedalità sia la colpa dei sanitari convenuti.

Tale accertamento, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente per affermare che la struttura fosse responsabile del decesso in senso diretto. I consulenti avevano infatti evidenziato che le condizioni cliniche all’ingresso erano già estremamente compromesse e che non era possibile concludere che una condotta corretta avrebbe evitato la morte.

Danno da morte e perdita di chance: la distinzione

Proprio su questo punto si fonda il nucleo della decisione. Il Tribunale ha infatti distinto tra:

Nel caso esaminato, la CTU aveva infatti quantificato tale chance perduta nel 30%. Per tale motivo il Tribunale non ha risarcito la morte come conseguenza immediata dell’errore sanitario, ma la perdita della concreta possibilità di sopravvivenza residua che una gestione adeguata avrebbe potuto offrire.

Le domande della madre: iure hereditatis e iure proprio

La sentenza si segnala anche per la chiara distinzione tra le due diverse azioni esercitate dalla madre.

Per i danni trasmessi dal figlio alla madre, l’azione è stata qualificata come contrattuale, in quanto fondata sul rapporto intercorso tra paziente e struttura sanitaria. In questo ambito, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’erede non deve provare la colpa della struttura, mentre resta necessario dimostrare il nesso causale tra condotta e danno.

Per il danno subito direttamente dalla madre, invece, l’azione viene qualificata come extracontrattuale, comportando pertanto all’attrice l’onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito, inclusa la colpa dei sanitari.

All’esito del procedimento, il Tribunale escludeva il danno da perdita del rapporto parentale, osservando che la morte non era stata ritenuta causalmente imputabile all’illecito sanitario, riconoscendo però il danno da lesione del rapporto parentale, inteso come pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di sopravvivenza del figlio.

Quanto alla quantificazione del danno:

In entrambi i casi, il risarcimento è stato parametrato alla percentuale del 30% di chance di sopravvivenza perduta: per tali ragioni la struttura sanitaria è stata quindi condannata a corrispondere alla madre la somma complessiva di euro 321.667,98, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite e della CTU.

Il principio affermato dalla decisione

La pronuncia del Tribunale di Campobasso conferma quindi che, in materia di responsabilità sanitaria, l’assenza della prova che l’errore medico abbia causato direttamente la morte non comporta automaticamente l’esclusione di ogni forma di responsabilità in capo alle strutture sanitarie. Quando il paziente versa infatti già in condizioni gravissime e non sia possibile affermare che una corretta condotta avrebbe evitato il decesso, può comunque essere risarcita la perdita di una concreta possibilità di sopravvivere più a lungo.