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INFEZIONI OSPEDALIERE – L’ ONERE DELLA PROVA RESTA A CARICO DEL PAZIENTE

Adriatica InfortuniAdriatica Infortuni

Il paziente vittima di infezione nosocomiale ha l’onere di dimostrare la riconducibilità dell’insorgenza dell’infezione al ricovero e quindi alla prestazione sanitaria. Non è ammissibile una responsabilità oggettiva da parte della struttura sanitaria.

È quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7579/2026: secondo gli Ermellini infatti la responsabilità della struttura sanitaria non si configura semplicemente all’insorgere dell’infezione ma è necessario che il danneggiato provi il nesso di causalità tra l’infezione e la condotta dei sanitari.

Ma vi è di più: l’accertamento del nesso causale deve avvenire secondo un determinato criterio: quello del “più probabile che non” basato su un giudizio di probabilità logica e nono solo statistica.

In buona sostanza, il paziente che agisce in giudizio deve dimostrare, anche per presunzioni,  che l’infezione contratta è stata causata dalla prestazione sanitaria, mentre la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il rischio infettivo e di essersi attenuta alle linee guida clinico – assistenziali seguendo le buone pratiche prescritte.

IL CASO: nel corso del ricovero ospedaliero, un paziente decedeva dopo aver contratto un’infezione da Klebsiella; i suoi familiari agivano in giudizio contro l’azienda sanitaria deducendo l’inadempimento degli obblighi di prevenzione e controllo del rischio di infezione. All’esito del giudizio di merito e dell’ appello, la struttura sanitaria veniva giudicata non responsabile in quanto non provato nel corso dell’espletamento della fase probatoria, il nesso causale tra il ricovero e l’insorgenza dell’infezione. I familiari del paziente ricorrevano quindi in Cassazione

La  Corte di Cassazione ha confermato l’ormai consolidato orientamento in base al quale, in materia di responsabilità professionale sanitarie, è il danneggiato a dover dimostrare nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, anche per il tramite di presunzioni.

Da parte del giudice l’accertamento deve avvenire basandosi sul criterio del “più probabile che non” considerando sia la probabilità statistica che quella logica. Questo perché, fermo restando che la struttura sanitaria ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire le infezioni nosocomiali, garantendo condizioni di igiene e sterilità ed implementando i protocolli di clinical risk management secondo quanto stabilito nella L. n. 24/2017,  tutto ciò non può mai comportare una responsabilità oggettiva da parte della struttura sanitaria, ma sarà sempre il paziente a dover provare il nesso di causalità tra infezione e ricovero.