Se un paziente subisce un danno a causa di un intervento chirurgico che risulta l’unico idoneo a causare quel danno, la responsabilità per il peggioramento della sua condizione è da addebitare alla struttura sanitaria.
È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 166/2026.
IL CASO: una donna si sottoponeva ad intervento di rinosettoplastica, riduzione del gibbo e plastica della punta, in seguito al quale palesava un peggioramento respiratorio. La danneggiata agiva quindi in giudizio, lamentando da un lato il peggioramento respiratorio, dall’altro lo scarso risultato estetico.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda attorea in quanto, all’esito della CTU, sarebbe risultata non provata la sussistenza del nesso di causalità tra l’intervento chirurgico e il danno.
La paziente appellava la sentenza del Tribunale, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, per errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure.
La Corte territoriale ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato ed ha condannato il medico al risarcimento del danno,accogliendo in parte la richiesta.
La sentenza prende le mosse dal preventivo esame dei principi applicabili in tema di responsabilità professionale sanitaria, per ribadire la regola che deve trovare applicazione quando si va ad indagare la sussistenza del nesso di causalità: quella del “più probabile che non”.
La Corte ha quindi ricordato che il Giudice è chiamato a distinguere due casi:
- CONDOTTE COMPLEMENTARI: se nel caso sottoposto al suo esame sussistono ipotesi di condotta complementari tra loro, il giudicante deve scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie.
- CONDOTTE ALTERNATIVE: se invece sussistono diverse ipotesi di condotta alternative, il giudice deve per prima cosa eliminare quelle meno probabili e prendere in considerazione le ipotesi restanti, che sono ritenute le più probabili; infine deve individuare l’ipotesi con il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto che sono state acquisite al processo.
Così facendo, il giudice valuta le prove raccolte nel corso del processo, esercita il proprio potere di libero apprezzamento, per poi trarre il giudizio probabilistico.
LA DECISIONE: la Corte di Appello di Roma, ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la responsabilità professionale sanitaria per il peggioramento della salute della paziente, non risultando alternative causali che possono avere determinato il peggioramento della situazione respiratoria della medesima.
La Corte ha però accolto solo in parte la richiesta attorea, confermando il danno biologico a carico del medico che aveva eseguito l’intervento, ma non il danno estetico. Infatti:
QUANTO AL DANNO BIOLOGICO: la Corte ha ritenuto ampiamente provato il peggioramento respiratorio della paziente a seguito dell’intervento, essendo emerso in fase probatoria che la donna non si era sottoposta ad altri interventi dello stesso tipo né precedenti né successivi: l’unico evento idoneo a far peggiorare la situazione respiratoria della paziente è rappresentato proprio dall’intervento chirurgico eseguito dal medico convenutoPer quanto specificamente attiene alla CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado, dalla stessa era risultato che, mentre durante la visita eseguita prima dell’intervento chirurgico, era stato accertato dal sanitario che la paziente respirava bene, anche se aveva una lieve riduzione del flusso a sinistra, nel corso dei controlli successivi all’intervento era stata accertata la difficoltà di respirazione.Tutto ciò è stato ritenuto sufficiente dai Giudici per affermare il peggioramento della paziente a seguito dell’intervento.
QUANTO AL DANNO ESTETICO: la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di non poter ritenere confermato il peggioramento della situazione della paziente sotto il profilo estetico, non essendo sufficiente la documentazione probatoria.
