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CURE ODONTOIATRICHE ERRATE

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La carente o non corretta tenuta della cartella clinica da parte del professionista, non può in alcun modo impedire o limitare il risarcimento del danno in favore del paziente danneggiato.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15608/2026, che richiama il principio in base al quale il diritto del paziente di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di errate cure,  non può venire pregiudicato dalla mancata o non completa conservazione della documentazione sanitaria da parte del medico.

Afferma la Suprema Corte che: “…la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al fondamentale (perché insito nel diritto di difesa) principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato…”

L’ordinanza in discorso è stata pronunciata relativamente ad un caso di malasanità di cui è stata vittima una donna affidatasi ad un odontoiatra di fiducia, che la sottoponeva a cure protrattesi per un lungo periodo di tempo e rivelatesi errate. La donna, infatti, dopo numerosi interventi e protesi dentarie, non vedendo i risultati sperati, si rivolgeva ad altro professionista che rilevava a carico della paziente  gravi problematiche infettive,  riconducibili a cure eseguite in modo non corretto.

La donna agiva in giudizio contro il primo odontoiatra ritenuto responsabile ma, mentre sotto il profilo penale il professionista veniva riconosciuto colpevole per lesioni colpose, sotto il profilo civile  la sua responsabilità veniva ridimensionata anche a causa dell’assenza di parte della documentazione relativa ai primi anni di cure eseguite sulla danneggiata.

La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello. Secondo i giudici del merito, infatti, la condotta del medico avrebbe inciso solo sull’ invalidità temporanea e non su quella permanente; inoltre  le cure riabilitative cui si era sottoposta la paziente avevano evidenziato una debolezza congenita dell’apparato stomatognatico di cui il CTU non poteva non tener conto ai fini del risarcimento del danno, incidente sul nesso causale, pertanto si riteneva corretto il solo riconoscimento del danno morale secondo le tabelle del tribunale di Milano.

Secondo gli Ermellini, invece, la non corretta tenuta della cartella clinica ricade esclusivamente sul professionista e non può in alcun modo incidere negativamente sulla posizione processuale del paziente danneggiato.

Nei casi in cui la prova diretta risulti impossibile a causa della mancanza di documentazione che il medico avrebbe dovuto conservare, il paziente può fare ricorso anche a elementi presuntivi. Tale principio vale sia ai fini dell’accertamento della colpa del medico, sia  per verificare il nesso causale tra la condotta del sanitario  ed  il danno lamentato dal paziente.

La Cassazione ha quindi annullato la decisione della Corte d’Appello che, tra l’altro, ha aderito in toto alle conclusioni della CTU svolta in sede civile, senza un adeguato confronto con gli accertamenti eseguiti nel procedimento penale. Nella vicenda, a parere della Corte, è mancata una valutazione concreta dell’evoluzione delle condizioni della paziente durante il periodo delle cure e al momento dell’intervento del successivo odontoiatra.

I giudici hanno anche ritenuto insufficiente la motivazione relativa all’esclusione del danno psichico,  sottolineando che la sentenza impugnata non spiegava in modo adeguato né le ragioni del mancato riconoscimento del pregiudizio psicologico né i criteri utilizzati per personalizzare il risarcimento.