Le news di Adriatica Infortuni
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DINIEGO OFFERTA RISARCIMENTO SINISTRO STRADALE

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Le Compagnie sono chiamate a fornire adeguata e specifica motivazione

L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha chiesto alle imprese di assicurazione di motivare adeguatamente la mancata offerta di liquidazione dei sinistri.

Il riferimento è relativo alle comunicazioni di diniego nelle quali la Compagnia assicurativa omette di motivare perché:

  1. Effettua la contestazione in maniera generica circa sussistenza del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro ed i danni lamentati, sia nei sinistri che abbiano provocato danni a persone, sia in quelli con danni a cose, senza fornire elementi specifici dal punto di vista tecnico né elementi di prova su cui fondare il diniego ( perizie, testimonianze, rilevazioni da scatola nera).
  2. Contesta la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro senza indicare gli elementi obiettivi e/o gli accertamenti che hanno portato a tale conclusione.
  3. Fornisce come motivazione del diniego l’impossibilità del perito di eseguire la perizia sul mezzo danneggiato per “indisponibilità” del veicolo senza fornire alcuna prova che il perito si sia effettivamente attivato per eseguire l’accertamento per causa imputabile al danneggiato.

La motivazione del diniego deve invece essere fornita in modo chiaro e specifico per far comprendere al danneggiato l’insussistenza della pretesa, laddove effettivamente non fosse dovuto risarcimento, anche al fine di evitare azioni giudiziali.

Per questo motivo l’ IVASS è intervenuto, con comunicazione del mese di Dicembre 2016 , ricordando alle Compagnie assicurative l’obbligo di trasparenza chiedendo anche di rivedere i processi liquidativi per garantire:

  1. La comunicazione al danneggiato dei motivi specifici del diniego di risarcimento attraverso un’informativa che indichi nel dettaglio gli elementi di incoerenza tra la dinamica del sinistro ed i danni lamentati ( lesioni personali e danno al mezzo), menzionando atti e fatti alla base del rigetto (perizie al mezzo o medico/legali sulla persona; risultanze black box….).
  2. La coerenza della comunicazione di diniego e relative motivazioni con gli elementi istruttori in possesso dell’impresa assicurativa.

Infatti, sebbene l’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni preveda espressamente che i motivi per i quali l’impresa di assicurazione ritenga di non dover presentare l’offerta, debbano essere specificati, nella realtà i numerosissimi e ricorrenti reclami, dimostrano che le risposte non vengono adeguatamente motivate e non sono provate dalle risultanze di accertamenti effettuati.

Pertanto le Compagnie assicurative dovranno procedere ad un’attività di revisione dei procedimenti liquidativi nonché dei testi delle comunicazioni inviate ai danneggiati, entro il 30 Aprile 2017 e le correzioni dovranno essere relazionate all’IVASS nelle relazioni semestrali sui reclami da inviare al detto Istituto di Vigilanza.