Se il passeggero di un autobus subisce danni lievi durante il viaggio, deve essere risarcito applicando i criteri previsti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, nonostante il trasporto pubblico abbia natura contrattuale.
La responsabilità dei danni ricade sull’ azienda di trasporti ed il passeggero danneggiato ha 12 mesi di tempo per formulare la richiesta di risarcimento danni.
Il risarcimento comprende i danni fisici subiti dal passeggero (danno biologico), il danno per la sofferenza psicologica connessa alle lesioni subite (danno morale), nonché il rimborso delle spese sostenute a causa del sinistro e l’eventuale mancato guadagno (danno patrimoniale).
Tali danni vanno liquidati in base ai criteri anzidetti di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13855/2025.
IL CASO: una donna cadeva nell’autobus sul quale era trasportata a causa di una brusca frenata riportando lesioni personali ed agiva in giudizio per ottenere il risarcimento. In corso di causa veniva accertata la responsabilità del vettore e che il danno subito dalla donna consisteva in lesioni lievi (cd. micropermanenti), che il Tribunale liquidava secondo le tabelle del foro., in virtù della natura contrattuale del trasporto pubblico.
La compagnia assicuratrice del vettore, tenuta al pagamento, ricorreva in appello ritenendo che il danno andasse liquidato secondo i criteri definiti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, ma in secondo grado veniva confermata la liquidazione del danno definita dal Tribunale.
La vicenda approdava in Cassazione e gli Ermellini, accolto il ricorso, hanno confermato che la quantificazione del danno causato da veicoli a motore, anche in caso di rapporto contrattuale, come nel trasporto pubblico, deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 139 che costituisce norma inderogabile quando si tratta di danno biologico di lieve entità.
