Le news di Adriatica Infortuni
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IL PEDONE NON HA SEMPRE RAGIONE!

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Chiunque circoli per le strade, non solo a bordo di automezzi, ma anche a piedi, deve rispettare le regole imposte dal codice della strada e risponde anche penalmente in caso di sinistro provocato dalla sua condotta incauta.

Spiacevoli e pericolose situazioni dovute all’attraversamento improvviso dei pedoni si verificano sempre più spesso, anche purtroppo, a causa della distrazione dovuta all’utilizzo del cellulare.

Con la recente sentenza n. 32095/2017 la Corte di Cassazione penale ha condannato un pedone per omicidio colposo, per aver provocato un sinistro mortale, costato la vita ad un motociclista.

Il fatto:

un pedone aveva attraversato la strada, nonostante il semaforo segnalasse il rosso per l’attraversamento pedonale, passando peraltro dietro all’autobus dal quale era appena sceso e parandosi improvvisamente davanti ad un motociclista che sopraggiungeva e che a causa dell’urto era andato a collidere contro il palo di un segnale stradale e, per via delle gravissime lesioni riportate, era deceduto.

La Suprema Corte ha condannato il pedone imprudente ad un anno di carcere con sospensione condizionale della pena, riconoscendo un concorso di colpa a suo carico nella misura del 75% , ed al pagamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore dei familiari del motociclista.

In particolare gli Ermellini hanno ritenuto che: “ Tenuto conto dell’assenza di tracce di frenata, della presenza di almeno un mezzo di grosse dimensioni che occultava la visibilità dei pedoni e della rapidità con cui è avvenuto l’investimento, correttamente i giudici di merito hanno concluso che il motociclista si trovasse a così breve distanza dall’attraversamento pedonale, da non poter utilmente arrestare il proprio veicolo in condizioni di sufficiente sicurezza anche volendo ipotizzare che il semaforo proiettasse per i veicoli luce gialla e non verde….l’attraversamento del pedone è stato assolutamente improvviso ed inaspettato e, come tale, non poteva essere previsto dal motociclista, il quale ragionevolmente ha fatto affidamento sul rispetto delle fondamentali prescrizioni in materia di circolazione stradale da parte degli altri utenti della strada”.