Le news di Adriatica Infortuni
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Mediazione demandata dal giudice. Improcedibile per assenza della parte

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Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria (ex art. 5 Dlgs n. 28/2010) la parte deve partecipare personalmente o tramite un suo rappresentante a PENA DI IMPROCEDIBILITÀ della domanda per i seguenti motivi:

  1. la mediazione ha natura personalissima, per cui la parte non può delegare il difensore;
  2. la parte assente dimostrerebbe di non prendere in considerazione la mediazione che tende alla conciliazione per cui l’assenza senza giustificato motivo è ritenuta dalla giurisprudenza ormai consolidata ABUSO DEL PROCESSO.
  3. la mancata comparizione in sede conciliativa costituisce violazione di un ordine del Giudice, sanzionabile ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.

 

Il concetto è stato ribadito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 10.05.2017: la domanda è improcedibile se durante il primo incontro di mediazione le parti si siano limitate semplicemente a dare atto dell’impossibilità di proseguire tale procedimento, così operando, infatti, la mediazione verrebbe completamente denaturata e relegata al ruolo di mera formalità, adempiuta al solo fine a evitare la declaratoria di improcedibilità.

Recentemente altre pronunce hanno affermato l’improcedibilità della domanda giudiziale per assenza delle parti in fase di mediazione: l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli del 09.05.2018 e la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 23.05.2018. che hanno entrambe affermato il principio della necessaria partecipazione della parte o di un suo delegato in sede di mediazione.