Le news di Adriatica Infortuni
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IL SOGGETTO COINVOLTO IN UN SINISTRO NON PUÒ TESTIMONIARE

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Il soggetto portatore di un interesse attuale e concreto in una controversia avente ad oggetto l’ incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, è incapace a testimoniare nel giudizio.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14468/2021, pronunciata in tema di incapacità a deporre.

IL CASO: un automobilista riportava danni a seguito di un tamponamento e, al fine di ottenere il risarcimento, agiva in giudizio nei confronti del proprietaria del mezzo tamponante e la compagnia assicurativa.

Nel corso del giudizio veniva acquisita la testimonianza del dipendente della società proprietaria del mezzo tamponante, che aveva guidato il veicolo il giorno del sinistro, il quale negava i fatti contestati. La difesa dell’attore eccepiva l’incapacità a testimoniare del dipendente, in quanto portatore di un interesse attuale e concreto all’esito della controversia (ex art. 246 c.p.c.). La domanda attorea veniva rigettata si in primo grado che in appello. Il danneggiato, pertanto ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione. Secondo gli Ermellini, infatti, la sentenza gravata si basava sulle dichiarazioni del teste che era incapace a deporre, in quanto conducente del veicolo tamponante, quindi coinvolto nel sinistro.

 

 

 

 

 

 

 

 

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