Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, è stata introdotta in
Italia la tanto attesa Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno non
patrimoniale. Questo strumento, in vigore dal 5 marzo 2025, è destinato a segnare una svolta
epocale nel sistema risarcitorio italiano, con l’obiettivo primario di uniformare i criteri di
liquidazione su tutto il territorio nazionale, superando le disparità di trattamento che per anni
hanno caratterizzato la prassi dei tribunali.
Contesto Normativo e Finalità
La TUN nasce infatti per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 138 del Codice delle
Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e si applica specificamente al risarcimento del danno
non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (c.d. “macropermanenti”), ovvero quelle con
postumi invalidanti compresi tra 10 e 100 punti percentuali. L’intervento legislativo mira a
garantire da un lato il pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito,
dall’altro a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
Fino all’introduzione della TUN, in assenza di un riferimento normativo unitario, i giudici hanno
fatto ricorso a tabelle elaborate localmente, tra cui le più note e diffuse erano quelle dei
Tribunali di Milano e Roma. Sebbene le Tabelle di Milano avessero assunto una “vocazione
nazionale” riconosciuta dalla Corte di Cassazione come valido criterio di valutazione equitativa,
la coesistenza di diversi parametri creava significative disuguaglianze risarcitorie a seconda del
foro competente. La TUN si propone quindi di eliminare queste sperequazioni, offrendo un
parametro di liquidazione certo e omogeneo su scala nazionale.
Ambito e Criteri di Applicazione
La Tabella Unica Nazionale si applica alla liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di
non lieve entità derivanti da:
- Sinistri stradali.
- Responsabilità sanitaria.
Il sistema risarcitorio si fonda sull’attribuzione di un valore monetario a ogni singolo punto di
invalidità, che varia in base a precisi criteri. Il D.P.R. n. 12/2025 introduce tre strumenti principali:
- Tavole dei coefficienti: Utilizzate per il calcolo del danno biologico e del danno morale
- Tabella del danno biologico: Determina il valore pecuniario per ogni punto di invalidità, tenendo conto dei coefficienti di variazione legati all’età del soggetto leso.
- Tabella comprensiva del danno morale: Incrementa il valore del danno biologico per includere la sofferenza morale, con valori distinti in minimo, medio e massimo.
Il valore del singolo punto di invalidità cresce in modo più che proporzionale all’aumentare della
gravità della lesione e diminuisce con l’aumentare dell’età del danneggiato, in base alle
aspettative di vita fornite dall’ISTAT.
La Questione dell’Applicazione Temporale
L’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano “ai sinistri verificatisi
successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Nonostante questa chiara previsione di
irretroattività, si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale di merito, avallato anche dalla
Corte di Cassazione, che ne ammette l’applicazione anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025.
Secondo questa interpretazione, la TUN, pur non essendo normativamente vincolante per i fatti
pregressi, rappresenta il nuovo e più aggiornato parametro di riferimento per la valutazione
equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Questa impostazione mira infatti ad evitare che situazioni analoghe ricevano liquidazioni
difformi unicamente in base alla data del sinistro promuovendo, in astratto, parità di
trattamento.
TUN vs. Tabelle di Milano e Roma
Per comprendere l’impatto economico della nuova tabella, è utile confrontarla con i parametri
precedentemente utilizzati, analizzando scenari differenti a seconda della gravità del danno e
dell’età del danneggiato, ed assumendo un danno morale di media entità.
| Tabelle di Roma 2023 | Tabelle di Milano 2024 | T.U.N. | |
| 1. Persona di 10 anni con IP al 90% | Danno biologico: € 1.507.881,02 Danno morale medio: € 1.110.177,40 | Danno biologico: € 819.182,00 Danno morale medio (+25%): € 204.795,50 | Danno biologico: € 849.836,00 Danno morale medio: € 452.963,00 |
| 2. Persona di 50 anni con IP al 50% | Danno biologico: € 318.744,01 Danno morale medio: € 138.924,57 | Danno biologico: € 279.418,00 Danno morale medio (+25%): € 69.854,50 | Danno biologico: € 267.618,00 Danno morale medio: € 121.231,00 |
| 3. Persona di 90 anni con IP al 10% | Danno biologico: € 14.248,52 Danno morale medio: € 1.787,47 | Danno biologico: € 14.499,00 Danno morale medio (+25%): € 3.624,75 | Danno biologico: € 14.760,00 Danno morale medio: € 3.838,00 |
Dalla tabella di cui sopra, emerge che la TUN tende a essere più vantaggiosa per le vittime nelle
ipotesi di lesioni di minore entità (generalmente tra il 10% e il 40%), mentre per le lesioni di
gravità media o molto intensa, le tabelle precedenti, in particolare quelle del Tribunale di Roma,
potevano garantire un risarcimento maggiore, specialmente per il danno biologico.
Voci di Danno Escluse e Prospettive Future
È fondamentale però ricordare che la Tabella Unica Nazionale non esaurisce l’intero panorama
del danno alla persona. Rimangono infatti fuori dal suo perimetro applicativo:
- La personalizzazione del danno: La facoltà del giudice di aumentare fino al 30% l’ammontare del risarcimento, prevista dall’art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”
- Il danno da perdita del rapporto parentale: La TUN non fornisce criteri per la liquidazione di questa autonoma voce di danno, lasciando che la sua quantificazione continui ad essere affidata alle tabelle giurisprudenziali di Milano e Roma, con le conseguenti possibili differenze liquidative.
In conclusione, l’introduzione della Tabella Unica Nazionale rappresenterebbe un passo
fondamentale verso la certezza del diritto e l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in
materia di risarcimento del danno alla persona.
Sebbene costituisca un beneficio soprattutto per i casi di media e bassa gravità tra le
macropermanenti, lascia aperti alcuni fronti, come la liquidazione del danno parentale, che
richiederanno ulteriori interventi o il consolidamento di prassi giurisprudenziali uniformi.
