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LE LINEE GUIDA NELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA

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In materia di responsabilità professionale sanitaria la semplice inosservanza delle linee guida non basta di per sé a configurare la responsabilità professionale dei sanitari coinvolti nella vicenda di presunta malasanità.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, con Ordinanza n. 1606/2006,  che il mancato rispetto delle linee guida debba essere sempre accompagnato anche del nesso di causalità tra la condotta del medico e l’eventus damni.

L’ordinanza non fa che confermare l’orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di nesso di causalità in ambito di responsabilità professionale sanitaria, sottolineando che le linee guida costituiscono regole di condotta non direttamente vincolanti e rientranti nell’ambito della c.d. soft law. Non si può quindi mai prescindere dall’accertamento del nesso causale.

IL CASO:  a causa della diagnosi tardiva della malattia di Kawasaki, una bambina subiva danni; i genitori della piccola, pertanto, agivano in giudizio contro la struttura sanitaria ed il primario del reparto di pediatria.

La domanda veniva respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, ma i familiari della bimba proponevano ricorso in Cassazione per vari motivi tra i quali i due di seguito esposti:

  1. PRIMO MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 C.c. in relazione all’applicazione delle linee guida determinate dal nostro Paese per la malattia di Kawasaki.

Il riferimento è relativo alla parte della sentenza in cui veniva esclusa la responsabilità sanitaria sulla base delle risultanze probatorie, in particolare dalla consulenza tecnica esperita, da cui era risultato che, se anche i medici avessero osservato le linee guida somministrando alla piccola paziente le terapia delle immunoglobuline, tale procedura non avrebbe evitato con certezza il rischio della dilatazione delle coronarie. I medici hanno scelto di non seguire le linee guida e non hanno somministrato la terapia.

Motivo di censura ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte la quale ha affermato che, nel caso di specie, le linee guida non assumono rilievo per l’accertamento della colpa medica perché la sentenza di rigetto della domanda attorea si fonda sulla carenza del nesso di causalità tra l’omessa tempestiva diagnosi e i danni subiti dalla piccola paziente.

Per gli Ermellini anche questo secondo motivo è da ritenersi inammissibile, in quanto anche in questo caso non sussiste nesso di causalità traa la condotta dei sanitari ed il danno.