Nel complesso panorama del contenzioso civile derivante da sinistri stradali, la corretta gestione e valutazione delle prove documentali assume un’importanza cruciale. Tra queste, il referto del pronto soccorso emerge come un elemento di primario rilievo, la cui natura giuridica e valenza probatoria sono state oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali. La sua analisi, come evidenziato anche dalla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 1125 del 2025, si intreccia con i principi fondamentali in materia di onere della prova e libero convincimento del giudice.
Il Referto di Pronto Soccorso: Atto Pubblico con Fede Privilegiata
Il referto redatto dal medico di un ospedale pubblico al momento dell’accesso del paziente in pronto soccorso è qualificato come atto pubblico. Tale qualificazione discende dalla natura dell’ente (struttura sanitaria pubblica) e dalla funzione certificatrice esercitata dal medico in qualità di pubblico ufficiale.
In virtù dell’articolo 2700 del Codice Civile, l’atto pubblico è dotato di “fede privilegiata”, il che significa che fa piena prova, fino a querela di falso, di specifici elementi. Nel caso del referto di pronto soccorso, questa efficacia probatoria copre:
- La provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato.
- Le dichiarazioni rese dalla parte (il paziente-danneggiato) al medico.
- Gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (ad esempio, l’orario di accesso, le condizioni del paziente all’arrivo, le manovre diagnostiche eseguite).
Di conseguenza, per contestare l’estrinseco di tali attestazioni (ad esempio, per negare di aver reso una certa dichiarazione), è necessario intraprendere il complesso procedimento della querela di falso.
Le Dichiarazioni del Paziente: Confessione Stragiudiziale a un Terzo
Se l’efficacia di atto pubblico copre il fatto che una dichiarazione sia stata resa, non si estende invece alla veridicità intrinseca del suo contenuto. Invero, le affermazioni riportate dal danneggiato in merito alla dinamica del sinistro, pur essendo cristallizzate nel referto, non costituiscono prova legale del fatto storico.
La giurisprudenza è costante nel qualificare tali dichiarazioni come una confessione stragiudiziale fatta a un terzo (il medico), ai sensi dell’articolo 2735, c.1 Codice Civile, secondo il quale, a differenza della confessione resa alla controparte, quella resa a un terzo “è liberamente apprezzata dal giudice”.
Questo significa che il giudice non sarà vincolato al contenuto delle dichiarazioni, ma potrà e dovrà valutarle nel contesto di tutte le altre risultanze istruttorie (testimonianze, consulenze tecniche, fotografie, ecc.), secondo il suo prudente apprezzamento. Tale valutazione del giudice, se logicamente motivata, sarà insindacabile in sede di legittimità [Cass. Civ., Sez. 2, N. 30769 del 29-10-2021].
Onere della Prova e Scrutinio del Giudice
Il principio cardine che governa infatti il processo civile è quello dell’onere della prova, sancito dall’articolo 2697 del Codice Civile: chi agisce in giudizio per ottenere un risarcimento deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso di un sinistro stradale, l’attore deve provare non solo di aver subito un danno, ma anche l’esatta dinamica dell’incidente e il nesso di causalità tra la condotta del presunto responsabile e il danno stesso.
In tale contesto, il referto di pronto soccorso assumerà quindi un ruolo fondamentale. La sua assenza, o la presenza di incongruenze nel contenuto, andranno ad indebolire significativamente la posizione del danneggiato.
Sarà oggetto di certa valutazione da parte dell’organo giudicante anche l’eventuale mancanza di un accesso immediato al Pronto Soccorso: la Corte d’Appello di Roma ha infatti sottolineato come l’assenza di una richiesta di intervento delle autorità e di un referto di pronto soccorso, nonostante la gravità delle lesioni lamentate, sia un elemento rilevante nella valutazione complessiva della vicenda. Secondo il principio dell’id quod plerumque accidit (ciò che accade più spesso), è assolutamente anomalo che una persona che abbia subito lesioni significative non ricorra immediatamente a cure mediche di emergenza. Tale comportamento legittima un esame più rigoroso e penetrante da parte del giudice sulla veridicità dei fatti allegati.
I Limiti della Relazione del Medico di Fiducia
A differenza del referto ospedaliero, la relazione redatta da un medico di fiducia, pur essendo utile per quantificare il danno biologico (quantum debeatur), non è di per sé idonea a dimostrare il fatto storico che ha generato il danno (an debeatur). Tale documento, infatti, non gode di fede privilegiata dell’atto pubblico poiché spesso si basa sulle dichiarazioni del paziente, senza un riscontro oggettivo e immediato del sinistro. Pertanto, non potrà da sola assolvere all’onere probatorio che grava sul danneggiato circa la dimostrazione della dinamica dell’incidente e della sua riconducibilità alla condotta di un terzo.
In conclusione, il referto di pronto soccorso rappresenta un documento probatorio di eccezionale importanza nei giudizi per sinistro stradale. Esso costituisce un atto pubblico per quanto attiene alla sua provenienza e ai fatti attestati dal medico, mentre le dichiarazioni del paziente assumono il valore di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile. La sua tempestività e coerenza sono essenziali per supportare la domanda risarcitoria, poiché la sua mancanza o le sue incongruenze possono attivare un più severo scrutinio da parte del giudice, rendendo più arduo per il danneggiato assolvere al proprio onere probatorio.
