Se la presenza di detriti sul manto stradale provoca un incidente motociclistico, la responsabilità non ricade sul conducente in maniera automatica ma è necessario che l’Ente proprietario o gestore della strada provi la condotta imprudente del motociclista.
Si tratta di un principio che la Corte di Cassazione è tornata a ribadire con l’Ordinanza n. 1078/2026, con la quale ha ulteriormente confermato che, se un motociclista cade per aver perso il controllo del mezzo a causa del brecciolino, il proprietario o il gestore della strada deve dimostrare che il danneggiato non ha adeguatamente moderato la velocità.
Il caso in merito al quale gli Ermellini sono stati chiamati a pronunciarsi, riguarda un motociclista caduto non essendo riuscito a mantenere il controllo del proprio mezzo mentre passava sopra a materiali presenti sulla strada provinciale lungo la quale stava transitando, riportando lesioni personali; anche la moto veniva danneggiata.
L’uomo agiva in giudizio contro la Provincia e in primo grado la domanda trovava accoglimento, decisione ribaltata in appello, all’esito del quale veniva invece esclusa la responsabilità della Provincia sulla scorta della comprovata presenza di apposita segnaletica; il motociclista ricorreva in Cassazione
La Suprema Corte ha affermato che la presenza di apposita segnaletica non basta di per sé ad escludere la responsabilità dell’Ente, se lo stesso non sia stato in grado di dimostrare se il conducente avesse o meno adeguato la velocità alle condizioni della strada. L’accertamento di tale circostanza è stata rimandata al Giudice del rinvio.
