Lo smarrimento di materiale biologico prelevato al paziente costituisce un illecito, in quanto comporta la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
In tal senso si è espresso il Garante con provvedimento n. 587/2025 precisando che la perdita del campione biologico prelevato al paziente basta da sola ad integrare il trattamento illecito dei dati del medesimo in quanto ostacola il normale svolgimento dell’attività diagnostica e terapeutica.
In particolare, la perdita o la distruzione di campioni istologici comporta la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e provoca un pregiudizio che può essere attuale o futuro in quanto:
- nell’immediatezza, lo smaltimento del materiale biologico comporta inesattezza nella diagnosi con conseguente impossibilità di predisporre un adeguato percorso terapeutico;
- la perdita successiva, determina comunque un pregiudizio, in quanto la mancanza di disponibilità del campione biologico ne impedisce la riutilizzabilità, anche in questo caso andando ad incidere negativamente sul trattamento clinico del paziente.
La corretta conservazione dei campioni è indiscutibilmente necessaria per poterli riesaminare a distanza di tempo ed operare le opportune scelte cliniche. La tutela dei dati sanitari comprende infatti anche la tracciabilità e la riutilizzabilità anche a distanza di anni.
Le Strutture sanitarie, in quanto titolari del trattamento dei dati, devono adottare tutte le misure necessarie ed i procedimenti adeguati per evitare la perdita e/o il deterioramento del materiale biologico, diversamente incorre nell’illecito.
È stata quindi sanzionata la una Struttura sanitaria per aver distrutto il campione istologico prelevato nel corso di un intervento che veniva erroneamente smaltito anziché venire trasmesso al laboratorio per essere analizzato. La conseguente mancata esecuzione dell’esame istologico comportava l’impossibilità di una corretta diagnosi e, di conseguenza, l’inesattezza della cura.
