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INSIDIA STRADALE – I PERICOLI DEI TERRENI PRIVATI ADIACENTI

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L’ Ente proprietario/gestore della strada deve assicurarsi che anche i terreni adiacenti di privati  non presentino pericoli per gli utenti della strada e, se necessario, deve attivarsi per rimuoverli o farli rimuovere.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6651/2020.

IL CASO: cadeva su una strada pubblica un albero situato in un canale di scolo attiguo alla strada e provocava il danneggiamento di un’autovettura il cui conducente non poteva in alcun modo evitarlo.

Agiva in giudizio il proprietario del mezzo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura e, nel corso del procedimento, si discuteva in merito alla imputabilità o meno della responsabilità in capo alla pubblica Amministrazione, se cioè sia configurabile in capo alla stessa un vero e proprio obbligo di vigilanza e manutenzione su beni non demaniali ma appartenenti a privati.

LA DECISIONE: la Corte ha affermato che, nel caso sottoposto al suo esame, considerato che l’evento si è verificato subito dopo una tempesta, il danneggiato deve provare esclusivamente che si è verificato l’evento di danno ed il nesso di causalità tra tale evento e la cosa in custodia.

Il danneggiato non deve dimostrare  l’imprevedibilità e la non evitabilità dell’insidia/trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.

È su quest’ultimo, infatti, in virtù dell’inversione dell’onere della prova, che grava l’onere di provare, ex art. 2051 c.c., di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

Da ciò discende un ulteriore obbligo per il custode, quello di garantire la sicurezza della strada attraverso tutte le misure e provvedimenti che si rendano necessari, anche nel caso in cui l’eventus damni si verifichi a causa della omessa o cattiva manutenzione dei terreni adiacenti alla strada pubblica, anche se appartenenti ai privati, in virtù di un vero e proprio obbligo di vigilanza anche sui terreni dei privati che costeggiano la strada, ai sensi del combinato disposto artt.1176,  co.2 c.c. e 2043