Se il pedone attraversa fuori dalle strisce o comunque viola una regola di comportamento, nel caso in cui sia coinvolto in un incidente stradale, la sua condotta può fondare un concorso di colpa pur non essendo di per sé sufficiente a escludere totalmente la responsabilità del conducente.
In sostanza, la responsabilità per l’investimento può ricadere in parte sul pedone ma soltanto qualora abbia tenuto una condotta che venga accertata come imprevedibile e non evitabile da parte dell’automobilista.
Tutto ciò fermo restando che, in caso di investimento del pedone si applica quanto disposto dall’art. 2054 comma 1 del codice civile, che pone a carico del conducente la presunzione di responsabilità.
Tuttavia tale presunzione di colpa può venire esclusa appunto nel caso in cui il conducente riesca provare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento.
La responsabilità dell’investitore può quindi essere in parte condivisa col pedone, se questi riesce a provare di essere stato oggettivamente impossibilitato ad evitare l’evento, non avendo potuto attivare una manovra atta ad impedire il sinistro a causa del comportamento anomalo del danneggiato.
È quanto recentemente ribadito dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1931/2025.
A livello pratico, il giudice di merito, qualora chiamato a pronunciarsi riguardo ad un caso del genere, deve in prima battuta determinare totalmente la presunzione di responsabilità del conducente, per poi valutarne la riduzione se sussistono elementi idonei a dimostrare un concorso di colpa del pedone, andando a valutare come si sono svolti in concreto i fatti, tutte le circostanze e le modalità dell’attraversamento.
Spetta sempre e comunque a chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, provare l’accadimento del sinistro, il danno subito e il nesso causale. Solo una volta assolto tale onere può operare la presunzione di responsabilità a carico del conducente, eventualmente riducibile in base a quanto emerso in fase probatoria.
