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SEGGIOLINI ANTI – ABBANDONO OBBLIGATORI

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Dal 7 novembre è obbligatorio installare a bordo dei veicoli i cd. seggiolini anti-abbandono, cioè dispositivi capaci di rilevare e segnalare con un allarme la presenza dei bambini sulle autovetture, al fine di prevenirne l’abbandono.

A prevedere l’obbligo è l’art. 172 co. 1-bis Codice della Strada, il cui regolamento di attuazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 ottobre ed entrato in vigore dopo 15 giorni e quindi il 7 novembre.

La norma si è resa necessaria in seguito a casi di cronaca tristemente noti di bambini morti perché dimenticati per molte ore all’interno delle autovetture.

Il decreto del MIT specifica quali debbano essere le caratteristiche dei dispositivi salva-bebè:
potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolodovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)”.

Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste anch’esse dall’articolo 172 CdS co 1-bis:

  1. MULTA da 81 a 326 Euro ( ridotta a 56,70 Euro in caso di pagamento entro cinque giorni)

  1. DECURTAZIONE DI 5 PUNTI dalla patente.

  1. SOSPENSIONE DELLA PATENTE da 15 giorni a due mesi, se si viene colti a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

Per agevolare l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 Euro per ogni dispositivo acquistato, ma non sono ancora note le modalità per l’erogazione del contributo.

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