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RESPONSABILITÀ DEL MEDICO – ONERE PROBATORIO IN CASO DI REGRESSO DELLA STRUTTURA SANITARIA

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La struttura sanitaria è solidalmente responsabile insieme al medico, nei confronti del paziente e, qualora la struttura sia condannata al pagamento del risarcimento danni nei confronti del paziente, può agire in regresso nei confronti del medico ma DEVE DIMOSTRARE LA RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEL MEDICO

È quanto affermato dalla corte di cassazione nell’ordinanza n. 24167/2019 riguardo all’onere probatorio in un caso di malasanità relativo all’errata esecuzione di un intervento chirurgico.

IL CASO: Una donna si sottoponeva ad intervento di protesi all’anca presso una Clinica privata che citava poi in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno, assumendo che l’intervento non sarebbe stato correttamente eseguito.

La struttura sanitaria chiamava in causa il chirurgo che aveva eseguito l’intervento, affermando che la responsabilità del danno risentito dall’attrice fosse esclusivamente imputabile alla sua condotta. In primo grado il giudice affermava la responsabilità solidale della Clinica e del medico, con condanna in solido al risarcimento nei confronti della paziente danneggiata. La Clinica interponeva appello, all’esito del quale il chirurgo veniva condannato al rimborso di quanto pagato all’esito del primo grado di giudizio dalla struttura sanitaria, affermando la Corte territoriale che il medico non aveva dimostrato la responsabilità della Clinica. Il medico allora ricorreva per Cassazione lamentando un errore in merito alla valutazione dell’onere probatorio.

LA DECISIONE: LA Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che grava sul soggetto che agisce in regresso l’onere di dimostrare che la responsabilità del fatto dannoso sia ascrivibile, in via esclusiva, all’altro coobbligato in solido. : “laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’interno della struttura stessa, sostenga che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative, ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo, che ha eseguito l’operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, ed in regresso nei confronti del chirurgo, affinché, nei rapporti interni, si accerti l’esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità dell’altro soggetto. Non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta”.

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