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PEDONE INVESTITO È COLPA SUA SE ATTRAVERSA DI CORSA

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Se viene investito un pedone che attraversa una strada di corsa, di notte e in un luogo in cui è vietato l’attraversamento pedonale, responsabile dell’incidente non è il conducente dell’automezzo ma il pedone stesso, che ha causato il sinistro con la sua condotta imprudente ed imprevedibile.

È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25027/2019, con cui gli Ermellini hanno negato la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro in cui era rimasto vittima un pedone, affermando invece che la responsabilità dell’incidente stradale è del pedone che attraversava di corsa una strada a scorrimento veloce di notte ed in un punto in cui l’attraversamento pedonale era vietato.

IL CASO: gli eredi di una donna deceduta per essere stata investita da un’autovettura mentre attraversava la strada, si costituivano parti civili contro il conducente e la Compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della congiunta. Il Tribunale negava l’addebito di responsabilità in capo al conducente, atteso che il pedone aveva tenuto una condotta anomala e non prevedibile poiché aveva attraversato la strada extraurbana in un tratto in cui l’attraversamento pedonale era vietato, ciò supera la presunzione di responsabilità del conducente di cui all’art. 2054 c.c. Gli eredi ricorrevano in Appello ma anche la Corte territoriale affermava che la sola causa del sinistro era stata la condotta anomala del pedone e che, pertanto, al conducente dell’autovettura non poteva venire ascritta alcuna colpa. Veniva pertanto proposto anche ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando quanto detto dai giudici di merito ed affermando la correttezza della sentenza di Appello, in quanto bisogna escludere ogni responsabilità del conducente quando questi non poteva in alcun modo prevenire ed evitare l’evento dannoso. Nel caso di specie il conducente era nella impossibilità oggettiva di evitare l’incidente, considerata la condotta del pedone che non avrebbe dovuto attraversare la strada in quel punto, anche in considerazione dell’orario notturno e del fatto che il pedone aveva attraversato di corsa.

L’attraversamento di corsa costituisce comportamento colposo da parte del pedone, anche se questi attraversi sulle apposite strisce. Se infatti il conducente dimostra che il pedone è comparso all’improvviso, in modo imprevedibile, potrà superare la presunzione di responsabilità a suo carico e dimostrare l’esclusiva responsabilità del pedone nella causazione del sinistro.

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