{"id":3258,"date":"2021-08-06T18:56:24","date_gmt":"2021-08-06T16:56:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=3258"},"modified":"2022-02-25T13:42:36","modified_gmt":"2022-02-25T13:42:36","slug":"rc-auto-vale-anche-in-area-privata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/rc-auto-vale-anche-in-area-privata\/","title":{"rendered":"RC AUTO VALE ANCHE IN AREA PRIVATA"},"content":{"rendered":"<p>Riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali avvenuti all&#8217;interno di aree private, purch\u00e9 il <strong>mezzo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha recentemente risolto l\u2019annosa questione della copertura RC auto nelle aree private con <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><u>sentenza n. 21983\/2021<\/u><\/strong><\/span><\/a> affermando che la copertura assicurativa vale anche in caso di sinistro verificatosi in aree private, conformandosi al Diritto Europeo.<\/p>\n<p><strong>IL CASO:<\/strong> i familiari di un bambino deceduto per essere stato investito all\u2019interno di un\u2019area privata, agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni alla Compagnia assicurativa del mezzo investitore. La domanda veniva respinta sia in primo grado che in appello.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE:<\/strong> la Suprema Corte ha rilevato che erroneamente il giudice dell\u2019appello ha respinto le istanze dei familiari della vittima, in quanto ha erroneamente aderito all\u2019 orientamento giurisprudenziale tralatizio, in base al quale, in Italia, la vittima di un sinistro stradale pu\u00f2 vantare azione diretta, nei confronti dell&#8217;assicuratore del veicolo responsabile, solo se il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o aree equiparate.<\/p>\n<p>In ambito comunitario, invece, ormai da tempo la a Corte Europea sostiene che la\u00a0<strong>&#8220;<em>copertura assicurativa deve estendersi a ogni &#8220;uso conforme alla funzione abituale&#8221; del mezzo assicurato<\/em><\/strong><em>, senza affermare neppure indirettamente che la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai sinistri verificatisi in strada pubblica o area a essa equiparata sia in contrasto con la normativa comunitaria<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>Pertanto, afferma la Corte, l&#8217;art. 122 del Codice delle Assicurazioni \u00a0 pu\u00f2 essere interpretato nel senso che <strong>la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale<\/strong><\/p>\n<p>Quindi \u00e8 l&#8217;uso del veicolo secondo la sua <strong>funzione abituale<\/strong> a rappresentare il criterio che deve essere seguito per l&#8217;estensione della copertura assicurativa RC auto.<\/p>\n<p>L&#8217;assicurato quindi non sar\u00e0 coperto da RC auto soltanto se l&#8217;utilizzo del mezzo risulti estraneo al concetto di circolazione di cui all&#8217;art 2054 C.c. ed al Codice della Strada (ad esempio nel caso in cui il sinistro avvenga tra mezzi che non rientrano nel concetto di veicoli disciplinati dal Codice della Strada).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali avvenuti all&#8217;interno di aree private, purch\u00e9 il mezzo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 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