{"id":3230,"date":"2021-06-18T18:31:43","date_gmt":"2021-06-18T16:31:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=3230"},"modified":"2022-02-25T13:42:44","modified_gmt":"2022-02-25T13:42:44","slug":"insidia-stradale-diritto-al-risarcimento-anche-se-il-sinistro-avviene-di-giorno-e-vicino-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/insidia-stradale-diritto-al-risarcimento-anche-se-il-sinistro-avviene-di-giorno-e-vicino-casa\/","title":{"rendered":"INSIDIA STRADALE &#8211; DIRITTO AL RISARCIMENTO ANCHE SE IL SINISTRO AVVIENE DI GIORNO E VICINO CASA"},"content":{"rendered":"<p>Il Comune, in quanto custode delle strade, \u00e8 sempre responsabile dei danni conseguenti ad eventi dovuti alla mancanza di manutenzione, in solido con l\u2019eventuale Societ\u00e0 a cui abbia affidato l\u2019appalto per la manutenzione.<\/p>\n<p>Il danneggiato deve essere risarcito, anche se il sinistro accade in orario diurno e l\u2019insidia si trova nei pressi della sua abitazione. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Appello di Napoli con <strong>sentenza n. 1114\/2021 <\/strong><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong>: un pedone riportava lesioni personali a causa della caduta provocata da una griglia per il deflusso delle acque piovane, che si era spostata. Il danneggiato agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni e, nel merito, venivano condannati, in solido tra loro, il Comune e la ditta che aveva in appalto la gestione della strada. La sentenza veniva appellata.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Corte territoriale ha rigettato l\u2019appello, affermando che la griglia in questione determinava una vera e propria insidia, una situazione di pericolo a carico degli utenti della strada; nel caso di specie il danneggiato, sebbene abitasse in zona e si trovasse a percorrere la via in pieno giorno, non poteva prevedere un tale evento. Il giudicante ha ritenuto inverosimile il tentativo dell\u2019appellante di addossare la responsabilit\u00e0 al pedone, che dovrebbe preoccuparsi di non subire lesioni, soprattutto di giorno, prevedendo le insidie stradali vicino alla propria abitazione. La Corte ha anche ribadito l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2051 c.c.: &#8220;<em>l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c. agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti&#8230;&#8221; <\/em><\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente pubblico &#8220;<em>lungi dall&#8217;essere automaticamente esclusa dalla natura e dall&#8217;estensione del bene nonch\u00e9 dalle caratteristiche dell&#8217;uso da parte degli utenti, impone una verifica in concreto, e secondo i criteri di normalit\u00e0, della possibilit\u00e0 di esercitare un controllo continuo ed efficace sulla res\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Comune, in quanto custode delle strade, \u00e8 sempre responsabile dei danni conseguenti ad eventi dovuti alla mancanza di manutenzione, in solido con l\u2019eventuale Societ\u00e0 a cui abbia affidato l\u2019appalto per la manutenzione. 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