{"id":3219,"date":"2021-06-04T18:51:49","date_gmt":"2021-06-04T16:51:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=3219"},"modified":"2022-02-25T13:42:45","modified_gmt":"2022-02-25T13:42:45","slug":"negato-il-risarcimento-al-paziente-che-si-fa-operare-da-un-altro-medico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/negato-il-risarcimento-al-paziente-che-si-fa-operare-da-un-altro-medico\/","title":{"rendered":"NEGATO IL RISARCIMENTO AL PAZIENTE CHE SI FA OPERARE DA UN ALTRO MEDICO"},"content":{"rendered":"<p>Il paziente danneggiato a causa dell\u2019intervento compiuto da un medico, che successivamente si sia rivolto ad un altro professionista, pu\u00f2 vedersi precluso il risarcimento del danno per l\u2019impossibilit\u00e0 di ricondurre il danno all\u2019operato del primo sanitario.<\/p>\n<p>In altre parole, non ha diritto al risarcimento il paziente che non riesce a dimostrare il nesso di causalit\u00e0 tra il danno subito e la condotta del medico, per via del successivo intervento di altri sanitari.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\"><u>sentenza n. 15108\/2021.<\/u><\/span><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong>: un uomo, sottopostosi ad intervento odontoiatrico non correttamente eseguito, riportava danni che lo costringevano a rivolgersi ad un altro dentista e, successivamente, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal primo professionista.<\/p>\n<p>Nel merito, gli veniva negato il risarcimento poich\u00e9 l\u2019intervento del secondo dentista non aveva permesso di dimostrare il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019errata condotta del primo dentista ed il danno lamentato. L\u2019uomo ricorreva quindi per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che <strong>l&#8217;intervento del secondo dentista ha precluso il risarcimento, in quanto non \u00e8 stato possibile ricostruire il nesso causale<\/strong> <strong>tra il danno e la sua condotta<\/strong> ed inoltre perch\u00e9 con il ricorso in Cassazione non sono state impugnate le statuizioni relative al nesso di causalit\u00e0, ma i motivi di ricorso sono stati limitati alla violazione delle regole sulla ripartizione dell&#8217;onere probatorio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il paziente danneggiato a causa dell\u2019intervento compiuto da un medico, che successivamente si sia rivolto ad un altro professionista, pu\u00f2 vedersi precluso il risarcimento del danno per l\u2019impossibilit\u00e0 di ricondurre il danno all\u2019operato del primo sanitario. In altre parole, non ha diritto al risarcimento il paziente che non riesce a dimostrare il nesso di causalit\u00e0 tra il danno subito e la condotta del medico, per via del successivo intervento di altri sanitari. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 15108\/2021. IL CASO: un uomo, sottopostosi ad intervento odontoiatrico non correttamente eseguito, riportava danni che lo costringevano a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2150,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[569],"tags":[],"class_list":["post-3219","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vantaggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3219","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3219"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3219\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30891,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3219\/revisions\/30891"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3219"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3219"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3219"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}