{"id":3162,"date":"2021-05-03T12:42:04","date_gmt":"2021-05-03T10:42:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=3162"},"modified":"2022-02-25T13:42:56","modified_gmt":"2022-02-25T13:42:56","slug":"risarcimento-al-pedone-caduto-nella-pozzanghera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/risarcimento-al-pedone-caduto-nella-pozzanghera\/","title":{"rendered":"RISARCIMENTO AL PEDONE CADUTO NELLA POZZANGHERA"},"content":{"rendered":"<p>Il pedone che cade a causa di una buca presente sul manto stradale, non sempre ha diritto al risarcimento del danno, a maggior ragione se la buca incriminata sia l\u2019unica presente sulla strada che, per il resto, si presenti in buono stato.<\/p>\n<p>Il danneggiato deve sempre dimostrare che la buca costituisce insidia stradale, in quanto \u00a0invisibile, imprevedibile e non evitabile. La prova per\u00f2 non \u00e8 sempre agevole ed il giudice deve valutare elementi soggettivi ed oggettivi, come ad esempio l\u2019effettiva visibilit\u00e0 e se il pedone con l\u2019ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto ribadito dal Tribunale di Vasto, in veste di giudice dell\u2019appello, chiamato a pronunciarsi su un caso di richiesta di risarcimento danni provocati dalla caduta in una pozzanghera.<\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong><strong>: <\/strong>un uomo agiva in giudizio per ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite a causa della caduta in una buca presente sulla strada che percorreva a piedi. La buca era l\u2019unica presente sulla strada e, al momento del sinistro, era coperta d\u2019acqua.<\/p>\n<p>L\u2019attore agiva nei confronti del Comune per responsabilit\u00e0 extracontrattuale ex art. 2043 c.c. adducendo l\u2019omessa manutenzione della strada da parte del convenuto. La domanda veniva rigettata in primo grado, pertanto il danneggiato ricorreva in appello, per ottenere risarcimento ex art 2043 c.c. per responsabilit\u00e0 extracontrattuale, ma manche ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilit\u00e0 del custode.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: il giudice dell\u2019appello ha innanzitutto dichiarato la domanda inammissibile per la parte in cui si chiedeva l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 per cose in custodia, atteso il divieto di proporre domande nuove in appello. In primo grado, infatti, non era stata proposta domanda di accertamento della responsabilit\u00e0 ex art. 2051 c.c.<\/p>\n<p>Pertanto il giudice dell\u2019appello ha preso in considerazione soltanto la domanda relativa alla responsabilit\u00e0 extracontrattuale del Comune ex art. 2043 c.c. ed ha ritenuto che, nel caso di specie, <strong>non sussiste la responsabilit\u00e0 dell\u2019Ente convenuto in quanto la buca in questione non pu\u00f2 considerarsi insidiosa<\/strong> poich\u00e9 al momento del sinistro <strong>era l\u2019unica presente sulla strada<\/strong> e si trovava al centro della carreggiata. <strong>Per il resto<\/strong> <strong>la strada era mantenuta in buone condizioni.<\/strong><\/p>\n<p>Altro aspetto valutato dal giudice, il momento temporale dell\u2019accadimento: il sinistro era avvenuto nel primo pomeriggio del mese di aprile, in cui la luce naturale rende <strong>tutto ben visibile<\/strong>.<\/p>\n<p>Il giudice ha poi analizzato anche l\u2019aspetto soggettivo, affermato che, <u>se il pedone avesse usato l\u2019ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno in quanto<\/u> \u201c\u2026<strong><em>la presenza di una pozzanghera lascia presumere l\u2019esistenza di una sconnessione sottostante<\/em><\/strong><em>, nella quale l\u2019acqua confluisce<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il danneggiato quindi \u201c\u2026<em>proprio perch\u00e9 stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di un\u2019unica\u00a0pozzanghera posta in\u00a0posizione centrale\u00a0e sicuramente\u00a0ben visibile<\/em>\u201d e che \u201cera<em>\u00a0perfettamente\u00a0consapevole\u00a0del pericolo rappresentato dalla presenza di una pozza d\u2019acqua e poteva sicuramente\u00a0prevedere\u00a0l\u2019esistenza di disconnessioni sul piano calpestabile della strada in corrispondenza di quella pozzanghera<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il pedone che cade a causa di una buca presente sul manto stradale, non sempre ha diritto al risarcimento del danno, a maggior ragione se la buca incriminata sia l\u2019unica presente sulla strada che, per il resto, si presenti in buono stato. Il danneggiato deve sempre dimostrare che la buca costituisce insidia stradale, in quanto \u00a0invisibile, imprevedibile e non evitabile. 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