{"id":31513,"date":"2026-10-07T19:19:38","date_gmt":"2026-10-07T19:19:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31513"},"modified":"2026-10-07T19:19:39","modified_gmt":"2026-10-07T19:19:39","slug":"responsabilita-sanitaria-risarcibile-anche-la-perdita-di-chance-di-sopravvivenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-sanitaria-risarcibile-anche-la-perdita-di-chance-di-sopravvivenza\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 sanitaria: risarcibile anche la perdita di chance di sopravvivenza"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la sentenza n. 343\/2026, il Tribunale di Campobasso ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilit\u00e0 sanitaria: la struttura pu\u00f2 essere condannata al risarcimento anche quando non sia possibile dimostrare che la condotta dei sanitari abbia causato direttamente il decesso del paziente, <strong>purch\u00e9 risulti provato che errori o omissioni abbiano concretamente ridotto le sue possibilit\u00e0 di sopravvivere pi\u00f9 a lungo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La vicenda riguardava un paziente poco pi\u00f9 che quarantenne, ricoverato per una bronchite asmatiforme riacutizzata. Nella stessa giornata il quadro clinico era improvvisamente precipitato, rendendo necessario il trasferimento urgente in terapia intensiva. Dopo circa un mese di ricovero, il paziente decedeva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La madre aveva quindi agito per il risarcimento dei danni, sia <strong>iure hereditatis<\/strong>, per quelli maturati in capo al figlio in vita, sia <strong>iure proprio<\/strong>, per quelli da lei personalmente subiti per la perdita del rapporto parentale. Secondo la prospettazione dell\u2019attrice infatti, il peggioramento era riconducibile al ritardo nell\u2019intervento dei sanitari, alla non corretta gestione clinica nonch\u00e9 ad un\u2019infezione nosocomiale insorta durante la degenza ospedaliera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La struttura sanitaria, dal canto suo, aveva escluso ogni addebito, sostenendo che i medici avessero operato correttamente e che il decesso fosse dipeso dalle gi\u00e0 gravissime condizioni del paziente al momento del ricovero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le conclusioni della CTU<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La consulenza tecnica d\u2019ufficio aveva per\u00f2 evidenziato <strong>diverse carenze nell\u2019operato dei sanitari<\/strong>, rilevando addirittura l\u2019omissione di attivit\u00e0 ritenute essenziali per garantire almeno le possibilit\u00e0 di sopravvivenza del paziente. Sulla base della CTU e della ricostruzione istruttoria, il Tribunale riteneva provati sia l\u2019inesatto adempimento del contratto di spedalit\u00e0 sia la colpa dei sanitari convenuti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale accertamento, tuttavia, non \u00e8 stato ritenuto sufficiente per affermare che la struttura fosse responsabile <strong>del decesso<\/strong> in senso diretto. I consulenti avevano infatti evidenziato che <strong>le condizioni cliniche all\u2019ingresso erano gi\u00e0 estremamente compromesse e che non era possibile concludere che una condotta corretta avrebbe evitato la morte.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Danno da morte e perdita di chance: la distinzione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio su questo punto si fonda il nucleo della decisione. Il Tribunale ha infatti distinto tra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>danno da morte (o tanatologico)<\/strong>, che presuppone la prova che la condotta sanitaria abbia causato il decesso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>danno da perdita di chance di sopravvivenza<\/strong>, che ricorre invece quando non si possa affermare con certezza causale che l\u2019errore abbia provocato la morte, ma dimostri che esso abbia ridotto le possibilit\u00e0 del paziente di vivere pi\u00f9 a lungo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato, la CTU aveva infatti quantificato tale chance perduta nel <strong>30%<\/strong>. Per tale motivo il Tribunale non ha risarcito la morte come conseguenza immediata dell\u2019errore sanitario, ma la perdita della concreta possibilit\u00e0 di sopravvivenza residua che una gestione adeguata avrebbe potuto offrire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le domande della madre: iure hereditatis e iure proprio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza si segnala anche per la chiara distinzione tra le due diverse azioni esercitate dalla madre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i danni trasmessi dal figlio alla madre, l\u2019azione \u00e8 stata qualificata come <strong>contrattuale<\/strong>, in quanto fondata sul rapporto intercorso tra paziente e struttura sanitaria. In questo ambito, il Tribunale richiama il principio secondo cui <strong>l\u2019erede non deve provare la colpa della struttura, mentre resta necessario dimostrare il nesso causale tra condotta e danno<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il danno subito direttamente dalla madre, invece, l\u2019azione viene qualificata come <strong>extracontrattuale<\/strong>, comportando pertanto all\u2019attrice l\u2019onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito, inclusa la colpa dei sanitari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019esito del procedimento, il Tribunale escludeva il <strong>danno da perdita del rapporto parentale<\/strong>, osservando che la morte non era stata ritenuta causalmente imputabile all\u2019illecito sanitario, riconoscendo per\u00f2 il <strong>danno da lesione del rapporto parentale<\/strong>, inteso come pregiudizio derivante dalla perdita della possibilit\u00e0 di sopravvivenza del figlio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto alla quantificazione del danno:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>il danno ereditato<\/strong> dal figlio \u00e8 calcolato sulla base del valore dell\u2019invalidit\u00e0 permanente che gli sarebbe spettata se fosse rimasto in vita, tenendo conto dell\u2019et\u00e0, dell\u2019aspettativa media di vita e della percentuale di chance perduta;<\/li>\n\n\n\n<li>il danno subito personalmente dalla madre \u00e8 stato invece liquidato facendo applicazione delle <strong>Tabelle di Milano<\/strong> in materia di rapporto parentale, considerando et\u00e0, convivenza e intensit\u00e0 del legame familiare.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In entrambi i casi, il risarcimento \u00e8 stato parametrato alla percentuale del <strong>30%<\/strong> di chance di sopravvivenza perduta: per tali ragioni la struttura sanitaria \u00e8 stata quindi condannata a corrispondere alla madre la somma complessiva di <strong>euro 321.667,98<\/strong>, oltre interessi, nonch\u00e9 al pagamento delle spese di lite e della CTU.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il principio affermato dalla decisione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia del Tribunale di Campobasso conferma quindi che, in materia di responsabilit\u00e0 sanitaria, <strong>l\u2019assenza della prova che l\u2019errore medico abbia causato direttamente la morte non comporta automaticamente l\u2019esclusione di ogni forma di responsabilit\u00e0 in capo alle strutture sanitarie<\/strong>. Quando il paziente versa infatti gi\u00e0 in condizioni gravissime e non sia possibile affermare che una corretta condotta avrebbe evitato il decesso, <strong>pu\u00f2 comunque essere risarcita la perdita di una concreta possibilit\u00e0 di sopravvivere pi\u00f9 a lungo.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 343\/2026, il Tribunale di Campobasso ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilit\u00e0 sanitaria: la struttura pu\u00f2 essere condannata al risarcimento anche quando non sia possibile dimostrare che la condotta dei sanitari abbia causato direttamente il decesso del paziente, purch\u00e9 risulti provato che errori o omissioni abbiano concretamente ridotto le sue possibilit\u00e0 di sopravvivere pi\u00f9 a lungo. Il caso La vicenda riguardava un paziente poco pi\u00f9 che quarantenne, ricoverato per una bronchite asmatiforme riacutizzata. 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