{"id":31508,"date":"2026-08-30T15:09:25","date_gmt":"2026-08-30T15:09:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31508"},"modified":"2026-08-30T15:09:26","modified_gmt":"2026-08-30T15:09:26","slug":"infezioni-ospedaliere-l-onere-della-prova-resta-a-carico-del-paziente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/infezioni-ospedaliere-l-onere-della-prova-resta-a-carico-del-paziente\/","title":{"rendered":"INFEZIONI OSPEDALIERE \u2013 L\u2019 ONERE DELLA PROVA RESTA A CARICO DEL PAZIENTE"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il paziente vittima di infezione nosocomiale ha l\u2019onere di dimostrare la riconducibilit\u00e0 dell\u2019insorgenza dell\u2019infezione al ricovero e quindi alla prestazione sanitaria. Non \u00e8 ammissibile una responsabilit\u00e0 oggettiva da parte della struttura sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7579\/2026: secondo gli Ermellini infatti la responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria non si configura semplicemente all\u2019insorgere dell\u2019infezione ma \u00e8 necessario che il danneggiato provi il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019infezione e la condotta dei sanitari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma vi \u00e8 di pi\u00f9: l\u2019accertamento del nesso causale deve avvenire secondo un determinato criterio: quello del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d basato su un giudizio di probabilit\u00e0 logica e nono solo statistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In buona sostanza, il paziente che agisce in giudizio deve dimostrare, anche per presunzioni, &nbsp;che l\u2019infezione contratta \u00e8 stata causata dalla prestazione sanitaria, mentre la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il rischio infettivo e di essersi attenuta alle linee guida clinico &#8211; assistenziali seguendo le buone pratiche prescritte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IL CASO:<\/strong> nel corso del ricovero ospedaliero, un paziente decedeva dopo aver contratto un\u2019infezione da Klebsiella; i suoi familiari agivano in giudizio contro l\u2019azienda sanitaria deducendo l\u2019inadempimento degli obblighi di prevenzione e controllo del rischio di infezione. All\u2019esito del giudizio di merito e dell\u2019 appello, la struttura sanitaria veniva giudicata non responsabile in quanto non provato nel corso dell\u2019espletamento della fase probatoria, il nesso causale tra il ricovero e l\u2019insorgenza dell\u2019infezione. I familiari del paziente ricorrevano quindi in Cassazione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La &nbsp;Corte di Cassazione ha confermato l\u2019ormai consolidato orientamento in base al quale, in materia di responsabilit\u00e0 professionale sanitarie, \u00e8 il danneggiato a dover dimostrare nesso di causalit\u00e0 tra la condotta dei sanitari e l\u2019insorgenza o l\u2019aggravamento della patologia, anche per il tramite di presunzioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da parte del giudice l\u2019accertamento deve avvenire basandosi sul criterio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d considerando sia la probabilit\u00e0 statistica che quella logica. Questo perch\u00e9, fermo restando che la struttura sanitaria ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire le infezioni nosocomiali, garantendo condizioni di igiene e sterilit\u00e0 ed implementando i protocolli di clinical risk management secondo quanto stabilito nella L. n. 24\/2017, &nbsp;tutto ci\u00f2 non pu\u00f2 mai comportare una responsabilit\u00e0 oggettiva da parte della struttura sanitaria, ma sar\u00e0 sempre il paziente a dover provare il nesso di causalit\u00e0 tra infezione e ricovero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il paziente vittima di infezione nosocomiale ha l\u2019onere di dimostrare la riconducibilit\u00e0 dell\u2019insorgenza dell\u2019infezione al ricovero e quindi alla prestazione sanitaria. 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Ma vi \u00e8 di pi\u00f9: l\u2019accertamento del nesso causale deve avvenire secondo un determinato criterio: quello del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d basato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[],"class_list":["post-31508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31508"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31509,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31508\/revisions\/31509"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}