{"id":31504,"date":"2026-07-29T20:27:47","date_gmt":"2026-07-29T20:27:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31504"},"modified":"2026-07-29T20:27:47","modified_gmt":"2026-07-29T20:27:47","slug":"la-responsabilita-della-struttura-sanitaria-per-il-peggioramento-del-paziente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/la-responsabilita-della-struttura-sanitaria-per-il-peggioramento-del-paziente\/","title":{"rendered":"LA RESPONSABILIT\u00c0 DELLA STRUTTURA SANITARIA PER IL PEGGIORAMENTO DEL PAZIENTE"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se un paziente subisce un danno a causa di un intervento chirurgico che risulta l\u2019unico \u00a0idoneo a causare quel danno, la responsabilit\u00e0 per il peggioramento della sua condizione \u00e8 da addebitare alla struttura sanitaria. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 quanto affermato dalla Corte d\u2019Appello di Roma con sentenza n. 166\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IL CASO<\/strong>: una donna si sottoponeva ad intervento di rinosettoplastica, riduzione del gibbo e plastica della punta, in seguito al quale palesava un peggioramento respiratorio. La danneggiata agiva quindi in giudizio, lamentando da un lato il peggioramento respiratorio, dall\u2019altro lo scarso risultato estetico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda attorea in quanto, all\u2019esito della CTU, sarebbe risultata non provata la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019intervento chirurgico e il danno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La paziente appellava la sentenza del Tribunale, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, per errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte territoriale ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato ed ha condannato il medico al risarcimento del danno,accogliendo in parte la richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza prende le mosse dal preventivo esame dei principi applicabili in tema di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria, per ribadire la regola che deve&nbsp; trovare applicazione quando si va ad indagare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0: quella del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte ha quindi ricordato che il Giudice \u00e8 chiamato a distinguere due casi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CONDOTTE COMPLEMENTARI<\/strong><strong>: se nel caso sottoposto al suo esame sussistono ipotesi di condotta complementari tra loro, il giudicante deve scegliere quella rispetto alla quale le probabilit\u00e0 che la condotta abbia cagionato l\u2019evento risultino maggiori di quelle contrarie.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CONDOTTE ALTERNATIVE<\/strong>: se invece sussistono diverse\u00a0<strong>ipotesi di condotta alternative<\/strong>, il giudice deve per prima cosa eliminare quelle meno probabili e prendere in considerazione \u00a0le ipotesi restanti, che sono ritenute le pi\u00f9 probabili; infine deve individuare l\u2019ipotesi con il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto che sono state acquisite al processo.<br>Cos\u00ec facendo, il giudice valuta le prove raccolte nel corso del processo, esercita il proprio potere di libero apprezzamento, per poi trarre il giudizio probabilistico.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>LA DECISIONE<\/strong>: &nbsp;la Corte di Appello di Roma,&nbsp;ha ritenuto sussistente, <strong>&nbsp;nel caso di specie, la responsabilit\u00e0 professionale sanitaria &nbsp;per il peggioramento della salute della paziente, non risultando alternative causali che possono avere determinato il peggioramento della situazione respiratoria della medesima<\/strong>.<br>La Corte ha per\u00f2 accolto solo &nbsp;in parte la richiesta attorea, confermando il danno biologico a carico del medico che aveva eseguito l\u2019intervento, ma non il danno estetico. Infatti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUANTO AL DANNO BIOLOGICO<\/strong>: la Corte ha ritenuto ampiamente provato il peggioramento respiratorio della paziente a seguito dell\u2019intervento, essendo emerso in fase probatoria che la donna non si era sottoposta ad altri interventi dello stesso tipo n\u00e9 precedenti n\u00e9 successivi: <strong>l\u2019unico evento idoneo a far peggiorare la situazione respiratoria della paziente \u00e8 rappresentato proprio dall\u2019intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto<\/strong>Per quanto specificamente attiene alla &nbsp;CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado, dalla stessa era risultato che, mentre durante la visita eseguita prima dell\u2019intervento chirurgico, era stato accertato dal sanitario che la paziente respirava bene, anche se aveva una lieve riduzione del flusso a sinistra, nel corso dei controlli successivi all\u2019intervento era stata accertata la difficolt\u00e0 di respirazione.Tutto ci\u00f2 \u00e8 stato ritenuto sufficiente dai Giudici per affermare il peggioramento della paziente a seguito dell\u2019intervento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUANTO AL DANNO ESTETICO: &nbsp;<\/strong>la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di non poter ritenere confermato il peggioramento della situazione della paziente sotto il profilo estetico, non essendo sufficiente la documentazione probatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se un paziente subisce un danno a causa di un intervento chirurgico che risulta l\u2019unico \u00a0idoneo a causare quel danno, la responsabilit\u00e0 per il peggioramento della sua condizione \u00e8 da addebitare alla struttura sanitaria. \u00c8 quanto affermato dalla Corte d\u2019Appello di Roma con sentenza n. 166\/2026. 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