{"id":31499,"date":"2026-06-29T17:10:42","date_gmt":"2026-06-29T17:10:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31499"},"modified":"2026-06-29T17:10:42","modified_gmt":"2026-06-29T17:10:42","slug":"cure-odontoiatriche-errate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/cure-odontoiatriche-errate\/","title":{"rendered":"CURE ODONTOIATRICHE ERRATE"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La carente o non corretta tenuta della cartella clinica da parte del professionista, non pu\u00f2 in alcun modo impedire o limitare il risarcimento del danno in favore del paziente danneggiato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell\u2019ordinanza n. 15608\/2026, che richiama il principio in base al quale <strong>il diritto del paziente di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di errate cure, \u00a0non pu\u00f2 venire pregiudicato dalla mancata o non completa conservazione della documentazione sanitaria da parte del medico<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Afferma la Suprema Corte che: <em>\u201c\u2026la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non pu\u00f2 pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al fondamentale (perch\u00e9 insito nel diritto di difesa) principio di vicinanza della prova, \u00e8 dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato&#8230;\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza in discorso \u00e8 stata pronunciata relativamente ad un caso di malasanit\u00e0 di cui \u00e8 stata vittima una donna affidatasi ad un odontoiatra di fiducia, che la sottoponeva a cure protrattesi per un lungo periodo di tempo e rivelatesi errate. La donna, infatti, dopo numerosi interventi e protesi dentarie, non vedendo i risultati sperati, si rivolgeva ad altro professionista che rilevava a carico della paziente \u00a0gravi problematiche infettive, \u00a0riconducibili a cure eseguite in modo non corretto.<\/p>\n\n\n\n<p>La donna agiva in giudizio contro il primo odontoiatra ritenuto responsabile ma, mentre sotto il profilo penale il professionista veniva riconosciuto colpevole per lesioni colpose, sotto il profilo civile \u00a0la sua responsabilit\u00e0  veniva ridimensionata anche a causa dell&#8217;assenza di parte della documentazione relativa ai primi anni di cure eseguite sulla danneggiata.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello. Secondo i giudici del merito, infatti, la condotta del medico avrebbe inciso solo sull&#8217; invalidit\u00e0 temporanea e non su quella permanente; inoltre \u00a0le cure riabilitative cui si era sottoposta la paziente avevano evidenziato una debolezza congenita dell&#8217;apparato stomatognatico di cui il CTU non poteva non tener conto ai fini del risarcimento del danno, incidente sul nesso causale, pertanto si riteneva corretto il solo riconoscimento del danno morale secondo le tabelle del tribunale di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo gli Ermellini, invece, l<strong>a non corretta tenuta della cartella clinica ricade esclusivamente sul professionista e non pu\u00f2 in alcun modo incidere negativamente sulla posizione processuale del paziente danneggiato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nei casi in cui la prova diretta risulti impossibile a causa della mancanza di documentazione che il medico avrebbe dovuto conservare, il paziente pu\u00f2 fare ricorso anche a elementi presuntivi. Tale principio vale sia ai fini dell\u2019accertamento della colpa del medico, sia \u00a0per verificare il nesso causale tra la condotta del sanitario \u00a0ed \u00a0il danno lamentato dal paziente.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha quindi annullato la decisione della Corte d&#8217;Appello che, tra l\u2019altro, ha aderito in toto alle conclusioni della CTU svolta in sede civile, senza un adeguato confronto con gli accertamenti eseguiti nel procedimento penale. Nella vicenda, a parere della Corte, \u00e8 mancata una valutazione concreta dell&#8217;evoluzione delle condizioni della paziente durante il periodo delle cure e al momento dell&#8217;intervento del successivo odontoiatra.<\/p>\n\n\n\n<p>I giudici hanno anche ritenuto insufficiente la motivazione relativa all&#8217;esclusione del danno psichico, &nbsp;sottolineando che la sentenza impugnata non spiegava in modo adeguato n\u00e9 le ragioni del mancato riconoscimento del pregiudizio psicologico n\u00e9 i criteri utilizzati per personalizzare il risarcimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La carente o non corretta tenuta della cartella clinica da parte del professionista, non pu\u00f2 in alcun modo impedire o limitare il risarcimento del danno in favore del paziente danneggiato. \u00c8 quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell\u2019ordinanza n. 15608\/2026, che richiama il principio in base al quale il diritto del paziente di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di errate cure, \u00a0non pu\u00f2 venire pregiudicato dalla mancata o non completa conservazione della documentazione sanitaria da parte del medico. 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