{"id":31496,"date":"2026-05-30T12:22:22","date_gmt":"2026-05-30T12:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31496"},"modified":"2026-05-30T12:22:22","modified_gmt":"2026-05-30T12:22:22","slug":"tabella-unica-nazionale-una-rivoluzione-nel-risarcimento-del-danno-alla-persona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/tabella-unica-nazionale-una-rivoluzione-nel-risarcimento-del-danno-alla-persona\/","title":{"rendered":"TABELLA UNICA NAZIONALE: UNA RIVOLUZIONE NEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, \u00e8 stata introdotta in<br>Italia la tanto attesa Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno non<br>patrimoniale. Questo strumento, in vigore dal 5 marzo 2025, \u00e8 destinato a segnare una svolta<br>epocale nel sistema risarcitorio italiano, con l&#8217;obiettivo primario di uniformare i criteri di<br>liquidazione su tutto il territorio nazionale, superando le disparit\u00e0 di trattamento che per anni<br>hanno caratterizzato la prassi dei tribunali.<br>Contesto Normativo e Finalit\u00e0<br>La TUN nasce infatti per dare attuazione a quanto previsto dall&#8217;art. 138 del Codice delle<br>Assicurazioni Private (D.Lgs. 209\/2005) e si applica specificamente al risarcimento del danno<br>non patrimoniale per lesioni di non lieve entit\u00e0 (c.d. &#8220;macropermanenti&#8221;), ovvero quelle con<br>postumi invalidanti compresi tra 10 e 100 punti percentuali. L&#8217;intervento legislativo mira a<br>garantire da un lato il pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito,<br>dall\u2019altro a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.<br>Fino all&#8217;introduzione della TUN, in assenza di un riferimento normativo unitario, i giudici hanno<br>fatto ricorso a tabelle elaborate localmente, tra cui le pi\u00f9 note e diffuse erano quelle dei<br>Tribunali di Milano e Roma. Sebbene le Tabelle di Milano avessero assunto una &#8220;vocazione<br>nazionale&#8221; riconosciuta dalla Corte di Cassazione come valido criterio di valutazione equitativa,<br>la coesistenza di diversi parametri creava significative disuguaglianze risarcitorie a seconda del<br>foro competente. La TUN si propone quindi di eliminare queste sperequazioni, offrendo un<br>parametro di liquidazione certo e omogeneo su scala nazionale.<br>Ambito e Criteri di Applicazione<br>La Tabella Unica Nazionale si applica alla liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di<br>non lieve entit\u00e0 derivanti da:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Sinistri stradali.<\/li>\n\n\n\n<li>Responsabilit\u00e0 sanitaria.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il sistema risarcitorio si fonda sull&#8217;attribuzione di un valore monetario a ogni singolo punto di<br>invalidit\u00e0, che varia in base a precisi criteri. Il D.P.R. n. 12\/2025 introduce tre strumenti principali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tavole dei coefficienti: Utilizzate per il calcolo del danno biologico e del danno morale<\/li>\n\n\n\n<li>Tabella del danno biologico: Determina il valore pecuniario per ogni punto di invalidit\u00e0, tenendo conto dei coefficienti di variazione legati all&#8217;et\u00e0 del soggetto leso.<\/li>\n\n\n\n<li>Tabella comprensiva del danno morale: Incrementa il valore del danno biologico per includere la sofferenza morale, con valori distinti in minimo, medio e massimo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il valore del singolo punto di invalidit\u00e0 cresce in modo pi\u00f9 che proporzionale all&#8217;aumentare della<br>gravit\u00e0 della lesione e diminuisce con l&#8217;aumentare dell&#8217;et\u00e0 del danneggiato, in base alle<br>aspettative di vita fornite dall&#8217;ISTAT.<br>La Questione dell&#8217;Applicazione Temporale<br>L&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 12\/2025 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano &#8220;ai sinistri verificatisi<br>successivamente alla data della sua entrata in vigore&#8221;. Nonostante questa chiara previsione di<br>irretroattivit\u00e0, si \u00e8 sviluppato un orientamento giurisprudenziale di merito, avallato anche dalla<br>Corte di Cassazione, che ne ammette l&#8217;applicazione anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025.<br>Secondo questa interpretazione, la TUN, pur non essendo normativamente vincolante per i fatti<br>pregressi, rappresenta il nuovo e pi\u00f9 aggiornato parametro di riferimento per la valutazione<br>equitativa del danno ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Questa impostazione mira infatti ad evitare che situazioni analoghe ricevano liquidazioni<br>difformi unicamente in base alla data del sinistro promuovendo, in astratto, parit\u00e0 di<br>trattamento.<br>TUN vs. Tabelle di Milano e Roma<br>Per comprendere l&#8217;impatto economico della nuova tabella, \u00e8 utile confrontarla con i parametri<br>precedentemente utilizzati, analizzando scenari differenti a seconda della gravit\u00e0 del danno e<br>dell&#8217;et\u00e0 del danneggiato, ed assumendo un danno morale di media entit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><\/td><td>Tabelle di Roma 2023<\/td><td>Tabelle di Milano 2024<\/td><td>T.U.N.<\/td><\/tr><tr><td><strong>1. Persona di 10<br>anni con IP al 90%<\/strong><\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>1.507.881,02<br><br>Danno morale<br>medio: \u20ac 1.110.177,40<\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>819.182,00<br><br>Danno morale medio<br>(+25%): \u20ac 204.795,50<\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>849.836,00<br><br>Danno morale<br>medio: \u20ac 452.963,00<\/td><\/tr><tr><td><strong>2. Persona di 50<br>anni con IP al 50%<\/strong><\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>318.744,01<br><br>Danno morale<br>medio: \u20ac 138.924,57<\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>279.418,00<br><br>Danno morale medio<br>(+25%): \u20ac 69.854,50<\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>267.618,00<br><br>Danno morale<br>medio: \u20ac 121.231,00<\/td><\/tr><tr><td><strong>3. Persona di 90<br>anni con IP al 10%<\/strong><\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>14.248,52<br><br>Danno morale<br>medio: \u20ac 1.787,47<\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>14.499,00<br><br>Danno morale medio<br>(+25%): \u20ac 3.624,75<\/td><td>Danno biologico: \u20ac<br>14.760,00<br><br>Danno morale<br>medio: \u20ac 3.838,00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Dalla tabella di cui sopra, emerge che la TUN tende a essere pi\u00f9 vantaggiosa per le vittime nelle<br>ipotesi di lesioni di minore entit\u00e0 (generalmente tra il 10% e il 40%), mentre per le lesioni di<br>gravit\u00e0 media o molto intensa, le tabelle precedenti, in particolare quelle del Tribunale di Roma,<br>potevano garantire un risarcimento maggiore, specialmente per il danno biologico.<br>Voci di Danno Escluse e Prospettive Future<br>\u00c8 fondamentale per\u00f2 ricordare che la Tabella Unica Nazionale non esaurisce l&#8217;intero panorama<br>del danno alla persona. Rimangono infatti fuori dal suo perimetro applicativo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> <strong>La personalizzazione del danno<\/strong>: La facolt\u00e0 del giudice di aumentare fino al 30% l&#8217;ammontare del risarcimento, prevista dall&#8217;art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, qualora &#8220;la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati&#8221;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Il danno da perdita del rapporto parentale<\/strong>: La TUN non fornisce criteri per la liquidazione di questa autonoma voce di danno, lasciando che la sua quantificazione continui ad essere affidata alle tabelle giurisprudenziali di Milano e Roma, con le conseguenti possibili differenze liquidative.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In conclusione, l&#8217;introduzione della Tabella Unica Nazionale rappresenterebbe un passo<br>fondamentale verso la certezza del diritto e l&#8217;uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in<br>materia di risarcimento del danno alla persona.<br>Sebbene costituisca un beneficio soprattutto per i casi di media e bassa gravit\u00e0 tra le<br>macropermanenti, lascia aperti alcuni fronti, come la liquidazione del danno parentale, che<br>richiederanno ulteriori interventi o il consolidamento di prassi giurisprudenziali uniformi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, \u00e8 stata introdotta inItalia la tanto attesa Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno nonpatrimoniale. Questo strumento, in vigore dal 5 marzo 2025, \u00e8 destinato a segnare una svoltaepocale nel sistema risarcitorio italiano, con l&#8217;obiettivo primario di uniformare i criteri diliquidazione su tutto il territorio nazionale, superando le disparit\u00e0 di trattamento che per annihanno caratterizzato la prassi dei tribunali.Contesto Normativo e Finalit\u00e0La TUN nasce infatti per dare attuazione a quanto previsto dall&#8217;art. 138 del Codice delleAssicurazioni Private (D.Lgs. 209\/2005) e si applica specificamente al risarcimento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[],"class_list":["post-31496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31496"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31496\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31497,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31496\/revisions\/31497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}