{"id":31491,"date":"2026-04-29T20:48:58","date_gmt":"2026-04-29T20:48:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31491"},"modified":"2026-04-29T20:48:58","modified_gmt":"2026-04-29T20:48:58","slug":"le-linee-guida-nella-responsabilita-professionale-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/le-linee-guida-nella-responsabilita-professionale-sanitaria\/","title":{"rendered":"LE LINEE GUIDA NELLA RESPONSABILIT\u00c0 PROFESSIONALE SANITARIA"},"content":{"rendered":"\n<p>In materia di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria <strong>la semplice inosservanza delle linee guida non basta di per s\u00e9 a configurare la responsabilit\u00e0 professionale dei sanitari <\/strong>coinvolti nella vicenda di presunta malasanit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, con Ordinanza n. 1606\/2006, \u00a0che il mancato rispetto delle linee guida debba essere sempre accompagnato anche del <strong>nesso di causalit\u00e0 tra la condotta del medico e l\u2019eventus damni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza non fa che confermare l\u2019orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di nesso di causalit\u00e0 in ambito di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria, sottolineando che le linee guida costituiscono regole di condotta non direttamente vincolanti e rientranti nell\u2019ambito della c.d. soft law. <strong>Non si pu\u00f2 quindi mai prescindere dall\u2019accertamento del nesso causale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>IL CASO:\u00a0 a causa della diagnosi tardiva della malattia di Kawasaki, una bambina subiva danni; i genitori della piccola, pertanto, agivano in giudizio contro la struttura sanitaria ed il primario del reparto di pediatria.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda veniva respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d\u2019Appello, ma i familiari della bimba proponevano ricorso in Cassazione per vari motivi tra i quali i due di seguito esposti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><u>PRIMO MOTIVO<\/u><\/strong>: violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 C.c. in relazione all\u2019applicazione delle linee guida determinate dal nostro Paese per la malattia di Kawasaki.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il riferimento \u00e8 relativo alla parte della sentenza in cui veniva esclusa la responsabilit\u00e0 sanitaria sulla base delle risultanze probatorie, in particolare dalla consulenza tecnica esperita, da cui era risultato che, se anche i medici avessero osservato le linee guida somministrando alla piccola paziente le terapia delle immunoglobuline, tale procedura non avrebbe evitato con certezza il rischio della dilatazione delle coronarie. I medici hanno scelto di non seguire le linee guida e non hanno somministrato la terapia.<\/p>\n\n\n\n<p>Motivo di censura ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte la quale ha affermato che, nel caso di specie, le linee guida non assumono rilievo per l\u2019accertamento della colpa medica perch\u00e9 la sentenza di rigetto della domanda attorea si fonda sulla carenza del nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019omessa tempestiva diagnosi e i danni subiti dalla piccola paziente.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><u>SECONDO MOTIVO<\/u><\/strong>: violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 C.c. della sentenza d\u2019Appello nella parte in cui questa ha giudicato adeguata la condotta dei medici; secondo i ricorrenti  anche l\u2019omissione dell\u2019esame ecocardiografico che, sebbene prescritto durante il ricovero, in pratica non veniva mai eseguito, costituisce una grave violazione delle linee guida per la malattia di Kawasaki.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per gli Ermellini anche questo secondo motivo \u00e8 da ritenersi inammissibile, in quanto anche in questo caso non sussiste nesso di causalit\u00e0 traa la condotta dei sanitari ed il danno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In materia di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria la semplice inosservanza delle linee guida non basta di per s\u00e9 a configurare la responsabilit\u00e0 professionale dei sanitari coinvolti nella vicenda di presunta malasanit\u00e0. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, con Ordinanza n. 1606\/2006, \u00a0che il mancato rispetto delle linee guida debba essere sempre accompagnato anche del nesso di causalit\u00e0 tra la condotta del medico e l\u2019eventus damni. L\u2019ordinanza non fa che confermare l\u2019orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di nesso di causalit\u00e0 in ambito di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria, sottolineando che le linee guida costituiscono regole di condotta non direttamente vincolanti e rientranti nell\u2019ambito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[],"class_list":["post-31491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31491"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31491\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31492,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31491\/revisions\/31492"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}