{"id":31462,"date":"2025-07-30T16:52:45","date_gmt":"2025-07-30T16:52:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/?p=31462"},"modified":"2025-07-30T16:52:45","modified_gmt":"2025-07-30T16:52:45","slug":"autovelox-non-omologato-la-cassazione-conferma-lillegittimita-degli-accertamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/autovelox-non-omologato-la-cassazione-conferma-lillegittimita-degli-accertamenti\/","title":{"rendered":"AUTOVELOX NON OMOLOGATO: LA CASSAZIONE CONFERMA L&#8217;ILLEGITTIMITA&#8217; DEGLI ACCERTAMENTI"},"content":{"rendered":"\n<p>La Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento di fondamentale importanza per la validit\u00e0 delle sanzioni stradali per eccesso di velocit\u00e0, stabilendo con chiarezza che&nbsp;<strong>l&#8217;approvazione di un autovelox non equivale alla sua omologazione<\/strong>&nbsp;e che solo quest&#8217;ultima rende legittimi gli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il principio di diritto della Cassazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con l&#8217;ordinanza <strong>n. 12924 del 14 maggio 2025<\/strong>, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito un principio gi\u00e0 affermato con la precedente ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, secondo cui&nbsp;<strong>&#8220;\u00e8 illegittimo l&#8217;accertamento della violazione del limite di velocit\u00e0, con relativa decurtazione dei punti dalla patente, se eseguito mediante autovelox che, pur essendo stato approvato, non risulti omologato&#8221;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione riguardava il caso di un automobilista che aveva impugnato ben tredici verbali per superamento dei limiti di velocit\u00e0 rilevati tramite autovelox, contestando proprio l&#8217;assenza di omologazione del dispositivo utilizzato, nonostante questo fosse stato regolarmente approvato e sottoposto a taratura periodica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La distinzione fondamentale tra approvazione e omologazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha chiarito definitivamente che approvazione e omologazione costituiscono&nbsp;<strong>&#8220;procedimenti con caratteristiche, natura e finalit\u00e0 diverse&#8221;<\/strong>&nbsp;e che non possono essere considerati intercambiabili. Questa distinzione emerge chiaramente dal quadro normativo di riferimento:<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 142 c. 6 Codice della Strada\u00a0stabilisce espressamente che &#8220;per la determinazione dell&#8217;osservanza dei limiti di velocit\u00e0 sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature\u00a0<strong>debitamente omologate<\/strong>&#8220;, utilizzando un termine tecnico preciso che non pu\u00f2 essere sostituito con quello di &#8220;approvazione&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 45 c. 6 del C.d.S.&nbsp;prevede inoltre che nel regolamento siano precisati i dispositivi e le apparecchiature atti all&#8217;accertamento automatico delle violazioni che sono soggetti &#8220;all&#8217;approvazione od omologazione&#8221;, distinguendo chiaramente i due procedimenti e prevedendo l&#8217;obbligo delle verifiche periodiche di funzionalit\u00e0 e taratura per i dispositivi con funzione metrologica.<\/p>\n\n\n\n<p>La taratura, pur essendo necessaria a garantire la perfetta efficienza e precisione di funzionamento del dispositivo, rappresenta quindi un requisito distinto dall&#8217;omologazione e non pu\u00f2 supplire alla mancanza di quest&#8217;ultima.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;inefficacia delle circolari ministeriali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha inoltre affrontato la questione delle circolari ministeriali che tentano di equiparare approvazione e omologazione, chiarendo che&nbsp;<strong>&#8220;le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedim<a><\/a>entali, che non contengono norme di diritto, bens\u00ec disposizioni di indirizzo uniforme interno all&#8217;amministrazione&#8221;<\/strong>&nbsp;e pertanto non possono avere influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara disciplina normativa primaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo principio assume particolare rilevanza considerando che il Ministero dell&#8217;Interno, con circolare n. 995 del 23 gennaio 2025, aveva invitato gli uffici interessati a predisporre strategie difensive basate sull&#8217;asserita &#8220;identit\u00e0 tra le procedure di omologazione e approvazione&#8221;, <strong>strategia che la Cassazione ha definitivamente respinto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le conseguenze pratiche della pronuncia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La decisione della Cassazione comporta quindi conseguenze immediate e concrete:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nullit\u00e0 degli accertamenti<\/strong>: tutti i verbali redatti sulla base di rilevazioni effettuate con autovelox approvati ma non omologati sono da considerarsi illegittimi e nulli.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Annullamento delle sanzioni<\/strong>: le sanzioni amministrative pecuniarie elevate con tali dispositivi devono essere annullate, con restituzione delle somme eventualmente gi\u00e0 pagate.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Annullamento della decurtazione punti<\/strong>: anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere annullata, con conseguente ripristino del punteggio originario.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Onere probatorio a carico dell&#8217;amministrazione<\/strong>: in caso di contestazione, l&#8217;ente accertatore deve fornire la prova dell&#8217;omologazione del dispositivo utilizzato, non essendo sufficiente dimostrare la sola approvazione o taratura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Prospettive future e raccomandazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia della Cassazione rappresenta un punto fermo nella materia, destinato a orientare definitivamente la giurisprudenza futura. Gli enti locali dovranno necessariamente adeguare i propri dispositivi di controllo, assicurandosi che gli autovelox utilizzati siano non solo approvati e tarati, ma anche debitamente omologati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i cittadini che abbiano ricevuto sanzioni per eccesso di velocit\u00e0, la verifica dello stato di omologazione del dispositivo utilizzato diventa quindi un elemento essenziale per valutare l&#8217;eventuale impugnazione del verbale, potendo contare su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e uniforme.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione della Cassazione ribadisce inoltre l&#8217;importanza del rispetto rigoroso delle garanzie procedimentali in materia sanzionatoria, confermando che le esigenze di efficienza amministrativa non possono prevalere sui diritti di difesa dei cittadini e sulla corretta applicazione delle norme di legge.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento di fondamentale importanza per la validit\u00e0 delle sanzioni stradali per eccesso di velocit\u00e0, stabilendo con chiarezza che&nbsp;l&#8217;approvazione di un autovelox non equivale alla sua omologazione&nbsp;e che solo quest&#8217;ultima rende legittimi gli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocit\u00e0. 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