{"id":31364,"date":"2024-07-30T17:57:53","date_gmt":"2024-07-30T17:57:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31364"},"modified":"2024-07-30T17:57:53","modified_gmt":"2024-07-30T17:57:53","slug":"danno-da-emotrasfusione-risarcito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/danno-da-emotrasfusione-risarcito\/","title":{"rendered":"DANNO DA EMOTRASFUSIONE RISARCITO"},"content":{"rendered":"<p>Risarcimento ottenuto da una donna per emotrasfusione in sala parto, all\u2019esito di una battaglia legale durata decenni e dopo oltre 50 anni dalla trasfusione.<\/p>\n<p><strong>IL FATTO<\/strong>: una donna contraeva l\u2019epatite C a causa di una trasfusione di sangue ricevuta in occasione del parto.<\/p>\n<p>La lunga vicenda giudiziaria iniziava nel 2000, quando la donna presentava domanda di indennizzo \u00a0ai sensi della legge 210\/92 \u00a0a seguito della diagnosi di epatite. La domanda veniva per\u00f2 respinta per insussistenza del nesso causale.<\/p>\n<p>Successivamente la donna agiva in giudizio e il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 230\/2007,\u00a0 riconosceva l\u2019indennizzo; tuttavia la sentenza veniva successivamente annullata dalla Corte di Appello di Firenze.<\/p>\n<p>La vicenda giungeva in Cassazione e la Suprema Corte, nel 2023, \u00a0confermava il rigetto dell&#8217;indennizzo per\u00a0\u201c<em>completa remissione della patologia infettiva\u201d<\/em>. (Cass. Sent. 5119\/2023).<\/p>\n<p>Il giudizio veniva sospeso e successivamente riassunto innanzi al Tribunale di Firenze con espletamento di una consulenza medico-legale che \u00a0confermava la presenza di un danno permanente del 5% a causa della fibrosi epatica in esito all&#8217;epatite C contratta dalla paziente; il giudizio si concludeva con l\u2019accoglimento della domanda risarcitoria e condanna del Ministero della Salute a risarcire i danni\u00a0da emotrasfusione, biologici, esistenziali, dinamico-relazionali e morali patiti dall\u2019attrice, liquidati in 50.000 Euro.<\/p>\n<p>Questa pronuncia \u00e8 considerata un importante precedente in materia di responsabilit\u00e0 civile per danni da emotrasfusione infetta. (Tribunale di Firenze, sent. 11 Giugno 2024). La sentenza mette in evidenza come, in casi come quello in esame, sia fondamentale \u00a0valutare i danni anche dal punto di vista \u00a0esistenziale e morale, tenendo conto delle prove raccolte e della sofferenza derivante dalla malattia contratta.<\/p>\n<p>La decisione si basa su principi consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che riconosce il diritto al risarcimento del danno anche in presenza di conseguenze non patrimoniali gravi, come nel caso della contrazione di malattie infettive con ripercussioni significative sulla vita della persona, consolidandone i seguenti principi giurisprudenziali:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>DANNO BIOLOGICO<\/strong>: Il diritto al risarcimento del danno biologico sorge nel momento in cui si manifestano i sintomi della malattia e non dalla contrazione dell&#8217;infezione&#8221;(Sentenza Cassazione Civile n. 5119\/2023). In altre parole il\u00a0danno biologico\u00a0deve essere provato mediante la manifestazione dei sintomi, che rappresentano il\u00a0danno conseguenza\u00a0e quindi sorge solo nel momento in cui gli stessi si manifestano e non dal momento della contrazione dell&#8217;infezione (art. 1233 c.c.). Il\u00a0danno biologico\u00a0 consiste nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona.<\/li>\n<li><strong>DANNO MORALE<\/strong><em>. &#8220;L&#8217;acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia pu\u00f2 far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza&#8221;<\/em>(<em>Corte di Cassazione sez. 3 Ordinanza n. 2725\/2024<\/em>); il danno morale, pur non essendo dimostrabile con la stessa evidenza del danno fisico, \u00e8 stato riconosciuto sulla base del\u00a0notorio\u00a0e dell&#8217;<em>id quod plerumque accidit<\/em>,\u00a0un concetto importante nel diritto, per valutare fatti e comportamenti basandosi su ci\u00f2 che comunemente succede nella maggior parte dei casi.\u00a0La consapevolezza di\u00a0<em>avere una malattia<\/em>\u00a0infettiva come l&#8217;Epatite C e le\u00a0conseguenti limitazioni\u00a0(della vita sociali, della sfera sessuale e lavorativa, le prolungate terapie da intraprendere etc.) che rappresentano, presumibilmente, una fonte di sofferenza interiore, costituiscono una prova di un rilevante\u00a0danno esistenziale, relazionale e morale, giustificando un risarcimento.<\/li>\n<li><strong>DANNO LUNGOLATENTE DA EMOTRASFUSIONE<\/strong>: &#8220;<em>In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia \u00e8 di per s\u00e9 irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull&#8217;integrit\u00e0 fisica pu\u00f2 radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l&#8217;acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all&#8217;apparizione dei sintomi, pu\u00f2 far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza&#8221; (<\/em> sez. 3 Ordinanza n. 2725\/2024).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Risarcimento ottenuto da una donna per emotrasfusione in sala parto, all\u2019esito di una battaglia legale durata decenni e dopo oltre 50 anni dalla trasfusione. 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