{"id":31360,"date":"2024-07-30T16:54:40","date_gmt":"2024-07-30T16:54:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31360"},"modified":"2024-07-30T16:54:40","modified_gmt":"2024-07-30T16:54:40","slug":"pedone-investito-no-al-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/pedone-investito-no-al-risarcimento\/","title":{"rendered":"PEDONE INVESTITO \u2013 NO AL RISARCIMENTO"},"content":{"rendered":"<p>Il pedone non pu\u00f2 essere risarcito se, al momento del sinistro, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.<\/p>\n<p>A tale conclusione \u00e8 giunto il Tribunale di Palermo, all\u2019esito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale intrapreso da un pedone investito mentre attraversava la strada.<\/p>\n<p><strong>IL FATTO<\/strong>: una donna agiva in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni tutti risentiti per essere stata investita da un motociclo mentre attraversava la strada. \u00a0Nel corso del processo, i testi di parte attrice non erano in grado di fornire prove a sostegno delle ragioni della danneggiata, in quanto non hanno potuto fornire dati precisi relativi alla dinamica, alla velocit\u00e0 del mezzo investitore ed alla condotta del pedone, dichiarando di non aver assistito all\u2019impatto ma di essersi voltati a guardare solo dopo aver avvertito l\u2019urto. Di contro, il teste del convenuto, avendo visto esattamente la dinamica, riferiva che la donna veniva investita mentre attraversava la strada &#8220;<em>a passo veloce e fuori dalle strisce<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: Con la sentenza n. 3986\/2024, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta risarcitoria del pedone danneggiato, ritenendo che fosse esclusivamente a suo carico la responsabilit\u00e0 del sinistro, per avere attraversato la strada\u00a0 a passo veloce e fuori dalle strisce.<\/p>\n<p>Il Giudice, esaminate comparativamente le prove fornite dalle parti, ha statuito che &#8220;<em>il sinistro si \u00e8 verificato per fatti e colpe esclusive<\/em>&#8221; di parte attrice, non potendosi imputare alcuna responsabilit\u00e0 al conducente del mezzo investitore avendo quest&#8217;ultimo fornito prova della sua diligente condotta di guida, allontanandosi dal prevalente orientamento di favore nei confronti dei pedoni.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte l\u2019escussione testimoniale aveva chiaramente evidenziato che l&#8217;attrice &#8220;non stava attraversando sulle strisce pedonali&#8221; e aveva \u00a0una &#8220;andatura veloce&#8221; mentre il conducente del motociclo procedeva ad una &#8220;velocit\u00e0 moderata&#8221; e &#8220;frenava&#8221; per evitare l\u2019impatto.<\/p>\n<p>Senza dubbio il conducente del motociclo si era comportato diligentemente, osservando le norme del codice della strada e mettendo in atto tutte le misure atte ad evitare l\u2019investimento del pedone che, al contrario, teneva una condotta imprudente ed imprevedibile.<\/p>\n<p>La domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, essendo risultata sfornita di prova ex art 2697 c.c., \u00a0considerato che i fatti in essa contenuti sono stati letteralmente smentiti nel corso del giudizio dal teste del convenuto, che ha inoltre escluso un eventuale concorso di colpa del medesimo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il pedone non pu\u00f2 essere risarcito se, al momento del sinistro, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. 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