{"id":31319,"date":"2024-03-04T18:23:00","date_gmt":"2024-03-04T18:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31319"},"modified":"2024-03-04T18:23:00","modified_gmt":"2024-03-04T18:23:00","slug":"trasportato-responsabile-se-il-conducente-e-ubriaco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/trasportato-responsabile-se-il-conducente-e-ubriaco\/","title":{"rendered":"TRASPORTATO RESPONSABILE SE IL CONDUCENTE  \u00c8 UBRIACO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Il trasportato coinvolto e danneggiato in un sinistro stradale pu\u00f2 vedere ridotto il risarcimento che gli spetta, in virt\u00f9 del concorso di colpa determinato dalla circostanza che era a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In altre parole, <strong>il giudice pu\u00f2 ridurre il risarcimento al trasportato, qualora venga accertato che il medesimo era a conoscenza che il conducente si era posto alla guida sotto l\u2019effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>IL CASO:<\/strong> i familiari del trasportato vittima di un sinistro stradale, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. La Compagnia assicuratrice chiamata in causa contestava il concorso di colpa del trasportato, in quanto conosceva o avrebbe dovuto conoscere lo stato di alterazione del conducente. All\u2019esito del giudizio di primo grado il giudice riconosceva un concorso di colpa, nella misura del 10%, a carico del trasportato deceduto. La vicenda giungeva in Cassazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>ESITO:<\/strong> secondo la Corte il giudice pu\u00f2 ridurre il risarcimento del trasportato, se ne ravvisa un concorso di colpa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel ricorso in Cassazione i familiari della vittima avevano invocato la violazione\u00a0 dell&#8217;art. 13, par. 3 della Direttiva 2009\/103\/CE che impone agli Stati membri di adottare &#8220;<em>le misure necessarie affinch\u00e9 qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell&#8217;alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l&#8217;azione di tale passeggero<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Secondo i ricorrenti l&#8217;art. 1227 cod. civ., se viene interpretato nel senso che pu\u00f2 essere riconosciuto il concorso di colpa a carico del trasportato\u00a0<strong>contrasterebbe con la norma comunitaria<\/strong> richiamando la sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 giugno 2005 (causa C-537\/2003, ECLI:EU:C:2005:417).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Questa\u00a0 sentenza, tuttavia, non esclude che il giudice di uno Stato membro possa diminuire il risarcimento dovuto al trasportato, in base alla normativa nazionale, purch\u00e9 non lo neghi totalmente oppure lo riduca in misura spropositata: &#8220;<em>gli Stati membri devono\u2026garantire che l&#8217;assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti. Le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile.<\/em> <em>Ci\u00f2 si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell&#8217;assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilit\u00e0 del passeggero stesso nella realizzazione del danno. Solo al verificarsi di circostanze eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, l&#8217;ampiezza del risarcimento della vittima pu\u00f2 essere limitata<\/em><em>&#8220;.<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il trasportato coinvolto e danneggiato in un sinistro stradale pu\u00f2 vedere ridotto il risarcimento che gli spetta, in virt\u00f9 del concorso di colpa determinato dalla circostanza che era a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente. In altre parole, il giudice pu\u00f2 ridurre il risarcimento al trasportato, qualora venga accertato che il medesimo era a conoscenza che il conducente si era posto alla guida sotto l\u2019effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. IL CASO: i familiari del trasportato vittima di un sinistro stradale, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. 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