{"id":31314,"date":"2024-02-28T18:14:03","date_gmt":"2024-02-28T18:14:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31314"},"modified":"2024-02-28T18:14:03","modified_gmt":"2024-02-28T18:14:03","slug":"oblio-oncologico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/oblio-oncologico\/","title":{"rendered":"OBLIO ONCOLOGICO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Quello dell\u2019oblio oncologico costituisce un vero e proprio diritto garantito dal nostro ordinamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In particolare, la <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/12\/18\/23G00206\/sg\"><span style=\"color: #003366;\"><strong><u>legge n. 193\/2023<\/u><\/strong><\/span><\/a> contiene le disposizioni per tutelare i diritti dei malati oncologici ed evitare che vengano discriminati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La normativa, nello specifico, riguarda chi \u00e8 stato affetto da patologia oncologica ed \u00e8 guarito.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Lo scopo \u00e8 quello di garantire a chi \u00e8 stato malato oncologico di avere pari trattamento rispetto a chi non lo \u00e8 stato, di non venire discriminato ed il diritto all\u2019oblio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La legge pertanto prevede il diritto degli ex malati oncologici di non fornire informazioni n\u00e9 subire indagini relative alla malattia, in ottemperanza a quanto previsto da altre norme sia nazionali che europee, in particolare dagli artt. 2, 3 e 32 della nostra Costituzione, nonch\u00e9 dagli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e dall\u2019art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00a0Tra le informazioni personali protette degli ex malati oncologici ci sono:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>ATTIVIT\u00c0 BANCARIE ED ASSICURATIVE<\/strong>: la legge n.193\/2023 stabilisce espressamente che &#8220;<em>non \u00e8 ammessa la ri\u00adchiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concer\u00adnenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza epi\u00adsodi di recidiva, da pi\u00f9 di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo \u00e8 ridotto della met\u00e0 nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune\u00adsimo anno di et\u00e0\u2026. nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonch\u00e9 negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullit\u00e0 delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullit\u00e0 del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullit\u00e0 opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed \u00e8 rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento<\/em>&#8220;.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>ADOZIONE ED AFFIDAMENTO<\/strong>: la nuova legge ha apportato modifiche alla legge n. 184\/1983 stabilendo che le indagini relative alla salute dei richiedenti non possono riguardare informazioni relative a malattie oncologiche degli stessi, quando siano trascorsi oltre 10 anni dalla conclusione dei trattamenti oppure 5 anni se la patologia era insorta prima del compimento dei 21 anni di et\u00e0.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>ACCESSO A PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE, AL LAVORO ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE<\/strong>: la legge in discorso stabilisce che &#8220;<em>\u00e8 fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da pi\u00f9 di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo \u00e8 ridotto della met\u00e0 nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune\u00adsimo anno di et\u00e0<\/em>&#8220;.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quello dell\u2019oblio oncologico costituisce un vero e proprio diritto garantito dal nostro ordinamento. In particolare, la legge n. 193\/2023 contiene le disposizioni per tutelare i diritti dei malati oncologici ed evitare che vengano discriminati. La normativa, nello specifico, riguarda chi \u00e8 stato affetto da patologia oncologica ed \u00e8 guarito. Lo scopo \u00e8 quello di garantire a chi \u00e8 stato malato oncologico di avere pari trattamento rispetto a chi non lo \u00e8 stato, di non venire discriminato ed il diritto all\u2019oblio. 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