{"id":31296,"date":"2024-01-23T18:56:56","date_gmt":"2024-01-23T18:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31296"},"modified":"2024-01-23T18:56:56","modified_gmt":"2024-01-23T18:56:56","slug":"risarcimento-al-neonato-per-errore-medico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/risarcimento-al-neonato-per-errore-medico\/","title":{"rendered":"RISARCIMENTO AL NEONATO PER ERRORE MEDICO"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Al neonato che, a causa di un errore dei sanitari, subisce il danno da perdita della capacit\u00e0 lavorativa, spetta risarcimento del danno patrimoniale futuro, calcolato ricorrendo al criterio del triplo della pensione sociale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00c8 quanto affermato dalla Corte d\u2019 Appello di Napoli, con la sentenza n. 4232\/2023,\u00a0 relativamente al caso di un neonato gravemente danneggiato nel corso del parto cesareo. L\u2019errata esecuzione dell\u2019intervento aveva provocato al piccolo danni permanenti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel corso del giudizio di primo grado, veniva accertato la responsabilit\u00e0 dei sanitari che, con la loro condotta negligente, imprudente ed imperita, avevano causato gravi lesioni al neonato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La sentenza veniva appellata e sostanzialmente confermata dalla Corte territoriale in quanto:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Confermata la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019operato dei medici e la patologia del bambino, secondo il criterio del pi\u00f9 probabile che non. A tal proposito la Corte ha ritenuto che &#8220;<em>resta\u2026 assorbita ogni valutazione in ordine alla questione afferente al nesso di causalit\u00e0 giuridica ed alla necessit\u00e0, in ipotesi di concorso tra causa umana imputabile e causa naturale concorrente, di ridurre il risarcimento in rapporto all&#8217;incidenza causale della prima<\/em>&#8220;.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Confermata la correttezza della liquidazione del danno operata dal Giudice. La Corte ha innanzitutto condiviso la ricostruzione del Giudice di prime cure, il quale aveva rilevato che il piccolo danneggiato fosse dotato di una certa capacit\u00e0 di percezione degli stimoli esterni e quindi in grado di \u00a0provare sofferenza per la propria condizione, che comporta una assoluta impossibilit\u00e0 di \u201c<em>affermarsi autonomamente nei rapporti con i terzi e nell&#8217;attivit\u00e0 professionale<\/em>\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00a0Poi, partendo da tale considerazione, ha anche condiviso il criterio utilizzato per la liquidazione del danno affermando che: \u201c\u2026<em>nei casi in cui l&#8217;elevata percentuale di invalidit\u00e0 permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacit\u00e0 lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice pu\u00f2 procedere all&#8217;accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno\u2026pu\u00f2 avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorch\u00e9 possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepir\u00e0 un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell&#8217;infortunio<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel caso di specie, poich\u00e9 si tratta di un bambino ha subito il danno al momento della nascita, quindi di un soggetto che non svolgeva alcuna attivit\u00e0 lavorativa al momento della lesione, \u00a0non sussistono\u00a0 parametri certi a cui poter fare riferimento per il risarcimento (come \u00a0il reddito percepito).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Quindi la valutazione deve essere necessariamente equitativa, pertanto \u00a0il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale utilizzato dal Giudice del primo grado, \u00e8 da considerarsi corretto. Dunque &#8220;..<em>il danno da definitiva e totale perdita della capacit\u00e0 di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non \u00e8 mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacit\u00e0 di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e pu\u00f2 essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al neonato che, a causa di un errore dei sanitari, subisce il danno da perdita della capacit\u00e0 lavorativa, spetta risarcimento del danno patrimoniale futuro, calcolato ricorrendo al criterio del triplo della pensione sociale \u00c8 quanto affermato dalla Corte d\u2019 Appello di Napoli, con la sentenza n. 4232\/2023,\u00a0 relativamente al caso di un neonato gravemente danneggiato nel corso del parto cesareo. L\u2019errata esecuzione dell\u2019intervento aveva provocato al piccolo danni permanenti. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva accertato la responsabilit\u00e0 dei sanitari che, con la loro condotta negligente, imprudente ed imperita, avevano causato gravi lesioni al neonato. La sentenza veniva [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[],"class_list":["post-31296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31296"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31297,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31296\/revisions\/31297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}